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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20696/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato nel 2002 per la fornitura di pasti e la gestione del magazzino alimentare, con trasporto e distribuzione per degenti e personale di un ospedale. Le imprese appaltatrici sostenevano di non avere ricevuto integralmente il corrispettivo dovuto per il periodo 2002-2005 e agivano in giudizio per ottenere il pagamento di somme residue. L'azienda ospedaliera contestava il quantum, affermando di avere pagato importi eccedenti rispetto ai pasti effettivamente erogati e di avere quindi correttamente rideterminato i conteggi. In primo grado le domande venivano accolte solo in parte; in appello la corte riduceva ulteriormente l'importo dovuto, ritenendo che il compenso non comprendesse gli accessi in day hospital o day surgery e che eventuali diversi comportamenti della stazione appaltante non potessero modificare il contratto, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione soggetto a forma scritta. In cassazione la società ricorrente principale impugnava la sentenza con quattro motivi, mentre l'azienda ospedaliera e l'altra società proponevano ricorsi incidentali; tuttavia la Corte non è entrata nel merito dei motivi, poiché ha rilevato l'improcedibilità di tutti i ricorsi per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione ex art. 369 c.p.c. L'impugnazione incidentale dell'altra società è stata inoltre indicata come tardiva e non giustificabile come incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., perché il relativo interesse non era sorto dall'impugnazione principale ma preesisteva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e i due ricorsi incidentali. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per i ricorrenti del versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non è stato esaminato il merito delle censure, perché mancava il deposito, per tutti i ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; per la società che aveva proposto il ricorso incidentale è stata anche rilevata la tardività dell'impugnazione e l'inapplicabilità dell'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva, poiché l'interesse a impugnare non derivava dal ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione

    Il deposito della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso esaminato il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo rispetto alla notificazione della sentenza d'appello.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'interesse a proporla è innescato dall'impugnazione principale e non già preesistente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della decisione impugnata munita della relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso, poiché impedisce la verifica del rispetto del termine breve di impugnazione.
  • Il ricorrente incidentale non è esonerato dal deposito della sentenza impugnata con relata di notifica quando il ricorrente principale non vi abbia provveduto in modo conforme all'art. 369 c.p.c.; in difetto, anche il ricorso incidentale è improcedibile.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile soltanto se nasce dall'impugnazione principale e non quando l'interesse ad impugnare era già autonomamente esistente e la posizione dell'impugnante non può peggiorare per effetto del ricorso principale.
  • Nei contratti della pubblica amministrazione i patti non possono essere modificati per comportamenti concludenti, ove sia richiesta la forma scritta per la validità o l'efficacia delle clausole contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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