Cassazione Civile, Ordinanza n. 14158/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di esecuzione per rilascio avente ad oggetto immobili facenti parte della Masseria Schinosa. All'esito delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, il resistente veniva immesso nel possesso dei beni. La società esecutata proponeva opposizione sostenendo la nullità del verbale di immissione in possesso, sul presupposto che il titolo esecutivo azionato fosse stato già sospeso nella sua efficacia. Il tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile perché introdotta direttamente dinanzi al giudice del contenzioso civile, senza il previo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, e perché iscritta a ruolo ordinario per iniziativa dell'opponente. In cassazione la società ricorrente deduceva tre censure: 1) nullità della sentenza per motivazione gravemente irragionevole; 2) nullità del procedimento, assumendo di avere adito correttamente il giudice dell'esecuzione e imputando alla cancelleria l'errore di trasposizione nel ruolo ordinario; 3) erronea qualificazione della domanda, sostenendo di aver proposto opposizione all'esecuzione o actio nullitatis e non opposizione agli atti esecutivi, con conseguente erronea applicazione del termine decadenziale di venti giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che l'opposizione esecutiva deve essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e depositata nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente; nel caso concreto, dagli atti risultava che l'iscrizione a ruolo ordinario era stata richiesta dalla stessa opponente, con conseguente esclusione dell'errore della cancelleria. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi del tribunale, che aveva anche rilevato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, essendo l'esecuzione per rilascio già conclusa con l'immissione nel possesso. La Corte ha quindi confermato la tardività/inammissibilità del rimedio esperito e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per la proposta di inammissibilità/manifesta infondatezza poi sostanzialmente recepita nella decisione
indicato quale termine per il deposito dell'ordinanza
l'atto introduttivo dell'opposizione è nullo se difforme dal modello legale e non idoneo a raggiungere lo scopo
norma relativa al verbale di immissione in possesso nell'esecuzione per rilascio
richiamato tra le funzioni del giudice dell'esecuzione nella procedura di rilascio
richiamato per la liquidazione delle spese nella procedura di rilascio
l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se proposta dopo la conclusione dell'esecuzione per rilascio
qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine decadenziale di venti giorni
richiamato come rito speciale eventualmente applicabile nella fase di merito delle opposizioni esecutive
indicato per la competenza del giudice della fase di merito dell'opposizione
fondamento delle condanne aggiuntive per lite temeraria e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Le opposizioni esecutive in senso stretto sono strutturate in modo bifasico: una fase necessaria davanti al giudice dell'esecuzione, con ricorso da depositare nel fascicolo dell'esecuzione già pendente, e un'eventuale fase di merito davanti al giudice competente.
- L'atto introduttivo dell'opposizione è nullo se non è diretto al giudice dell'esecuzione, se è rivolto genericamente all'ufficio giudiziario o al giudice della fase di merito, oppure se non è depositato nel fascicolo dell'esecuzione già aperta ma iscritto nel ruolo contenzioso ordinario.
- La nullità dell'opposizione per erronea introduzione davanti al giudice della cognizione può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo se il ricorso viene tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione, così da consentirgli l'esame nei tempi e nei modi previsti dalla natura dell'opposizione.
- Nell'esecuzione per rilascio il procedimento si conclude con l'immissione in possesso del creditore; dopo tale momento l'opposizione all'esecuzione è inammissibile per tardività.
- Quando il vizio dedotto attiene al titolo o ai presupposti dell'esecuzione, il soggetto passivo deve comunque utilizzare i rimedi tipici previsti dal codice di rito, non essendo configurabile una actio nullitatis autonoma nel sistema dell'esecuzione forzata.
- In presenza di pluralità di difensori, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è sufficiente che uno solo degli avvocati sottoscrittori sia munito di procura speciale e iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
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