Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31289/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativi all'anno 2009. La società aveva presentato istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, istanza respinta dall'Ufficio; aveva poi impugnato il diniego e ottenuto esito favorevole in primo grado. La CTR aveva confermato tale decisione, ritenendo congrua la motivazione della CTP e valorizzando il tema del marchio d'azienda, con osservazioni sulle caratteristiche delle società socie e sulla natura del marchio come bene strumentale. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 30 l. 724/1994, sostenendo la nullità della sentenza per gravissimo e assoluto difetto di motivazione, oltre alla falsa applicazione della disciplina sulle società di comodo. Secondo la ricorrente, la società sarebbe stata costituita al solo scopo di gestire il marchio Zappalà, ceduto a garanzia di somme e destinato a vantaggio delle sole parti dell'accordo di investimento, sicché non sarebbe stata corretta la conclusione di non operatività della disciplina fiscale. La società controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, contestando anche nel merito le doglianze dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo che un unico motivo articolato in più profili sia ammissibile se le censure siano chiaramente distinguibili. Nel merito ha accolto il motivo per nullità della sentenza impugnata, ritenendo assorbita la censura di violazione di legge. La motivazione della CTR è stata giudicata incomprensibile e insufficiente al di sotto del minimo costituzionale, poiché non esplicitava il percorso logico-giuridico seguito per confermare la decisione di primo grado. In particolare, la sentenza regionale richiamava la disciplina sulle società di comodo e il tema del marchio, ma con affermazioni scarnamente motivate e in parte estranee alla controversia, tanto da non consentire il controllo sulla ratio decidendi. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sua violazione è stata dedotta come indice della nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione assente, apparente o incomprensibile integra nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato evocato per la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 724/1994.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.

  • art. 30 l. 724/1994

    Disciplina delle società non operative, richiamata per valutare la richiesta di disapplicazione e la correttezza della decisione di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; in mancanza, la sentenza è nulla.

  • D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti di contenuto della decisione tributaria.

Massime di principio

  • L'unico motivo di ricorso per cassazione è ammissibile anche se articolato in più profili, purché le censure siano chiaramente individuabili e separabili.
  • La sentenza è nulla quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, ossia non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non può essere surrogato da elementi ricavati dagli atti di parte se la sentenza non espone autonomamente le ragioni della decisione.
  • Nelle controversie sulle società non operative, il giudice deve dare conto in modo intellegibile delle ragioni per cui ritiene provati o non provati i presupposti per la disapplicazione della disciplina, essendo insufficiente un richiamo meramente assertivo a singoli elementi fattuali.
  • Quando la censura investe la radicale carenza di motivazione, la doglianza sulla violazione di legge può restare assorbita se la cassazione consegue già al vizio processuale della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.