Cassazione Civile, Ordinanza n. 18684/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione, proposta dalla società emittente, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla sottoscrittrice di due buoni postali fruttiferi emessi il 6 aprile 1987 e recanti la serie "Q/P", per il pagamento del controvalore richiesto a titolo di rimborso. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione; il Tribunale aveva confermato, ritenendo che dovesse prevalere quanto risultante dal titolo, per effetto del principio di affidamento, poiché sul buono erano stati apposti i timbri relativi alla serie "Q/P" e ai tassi, ma in modo ritenuto non completo rispetto al regime normativo. Con l’unico motivo di ricorso la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, del D.M. 13 giugno 1986 e dei principi espressi da Cass. S.U. n. 13979/2007, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato quel precedente, relativo a una fattispecie diversa, e che dovesse invece darsi continuità all’orientamento di legittimità successivo, secondo cui per i buoni della serie Q/P si applicano i tassi previsti dal D.M. del 1986 per l’intera durata del rapporto, anche per l’ultimo decennio, nonostante l’incompletezza del timbro sul retro del titolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 3963/2019 e dalla giurisprudenza successiva, attribuisce efficacia immediata alle variazioni dei tassi disposte con decreto ministeriale e pubblicate in Gazzetta Ufficiale; tali variazioni, in forza del meccanismo di integrazione ex art. 1339 c.c., prevalgono sulle condizioni eventualmente riportate sul titolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"
La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere opponibili le variazioni dei tassi e queste si applicano ai buoni della nuova serie, con possibile estensione alle serie precedenti; la disciplina ha natura cogente e integra il contenuto del rapporto.
Le disposizioni legislative o regolamentari che impongono clausole o tassi si inseriscono automaticamente nel rapporto, sostituendo le pattuizioni difformi riportate sul titolo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
D.M. 13 giugno 1986
I tassi stabiliti dal decreto per la nuova serie di buoni postali fruttiferi si applicano anche all’ultimo periodo di durata dei buoni della serie Q/P, nonostante il diverso tenore del timbro apposto sul modulo.
Il codice postale, nel testo allora vigente, consente la modifica dei tassi dei buoni postali fruttiferi mediante decreto ministeriale, con efficacia sostitutiva rispetto alle indicazioni del titolo.
Cass. S.U. n. 13979/2007
È richiamata per essere distinta dalla fattispecie decisa: non afferma una prevalenza generalizzata del dato letterale del titolo sulle prescrizioni ministeriali successive.
Cass. S.U. n. 3963/2019
Ha chiarito che non vi è contrasto con la sentenza del 2007 e che, nei casi regolati dall’art. 173, prevale il meccanismo di integrazione legale del rapporto.
Corte cost. n. 26/2020
Ha ritenuto ragionevole il bilanciamento tra tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica, escludendo che la disciplina consenta un affidamento protetto sulla invariabilità dei tassi.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi soggetti all’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, il decreto ministeriale che modifica i tassi, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, integra automaticamente il rapporto e prevale sulle indicazioni difformi riportate sul titolo.
- La tutela dell’affidamento del sottoscrittore non opera quando la disciplina di legge rende prevedibili le successive variazioni, anche peggiorative, dei rendimenti; non è configurabile un legittimo affidamento sulla invariabilità del tasso originario.
- L’incompletezza del timbro apposto su un buono postale della serie Q/P non consente di applicare per l’ultimo decennio i tassi della precedente serie P se il decreto istitutivo della nuova serie prevede un diverso regime di rendimento.
- In presenza di una disciplina cogente che prevede l’inserzione automatica di clausole o tassi nel rapporto, l’eventuale difformità tra documento cartaceo e normativa sopravvenuta va risolta a favore della fonte normativa.
- La sentenza delle Sezioni Unite del 2007 non impone una regola generale di prevalenza del testo del titolo, ma riguarda una diversa fattispecie in cui mancava il timbro previsto dalla disciplina applicabile.
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