Cassazione Penale, Sentenza n. 10340/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 12/05/2020 che, in seguito al rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva sostituito la pena detentiva di 3 mesi con una multa di 22.500 euro e determinato la pena complessiva in 22.800 euro. Nel ricorso per cassazione erano denunciate inosservanza e/o errata applicazione degli artt. 132, 133 e 135 c.p. e dell'art. 53 l. 689/81, nonché assenza di motivazione in ordine al ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva.
La decisione
Il ricorrente è deceduto il 31/08/2020 dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Avendo il pubblico ministero richiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato, la Corte di Cassazione ha accolto tale richiesta e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando estinto il reato per la morte dell'imputato. Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito le censure relative alla determinazione della pena.
Norme richiamate
Riferita nel ricorso come norma relativa al computo e concreto trattamento della pena, ma non esaminata nel merito dalla Cassazione per estinzione del reato conseguente alla morte dell'imputato.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; non è stata valutata nel merito per effetto dell'annullamento senza rinvio dovuto alla morte dell'imputato.
Richiamata nella doglianza sulla quantificazione della pena; la Corte non ha pronunziato interpretazioni sostanziali per estinzione del reato.
Invocata dal ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio pecuniario; non è stata oggetto di decisione di merito a causa dell'estinzione del reato.
Norma processuale che consente al pubblico ministero di depositare conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; applicata per il deposito delle conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
art. 129 co. 2 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che, con la morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso, il processo è estinto e risulta preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito; giustifica l'annullamento senza rinvio.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti)
Principio consolidato secondo il quale la morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della causa nel dispositivo.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso per cassazione, il reato si estingue e la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio, senza entrare nel merito delle censure sollevate.
- La morte dell'imputato esaurisce il rapporto processuale, rendendo inammissibile qualsiasi pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 co. 2 c.p.p.
- Le questioni sostanziali o di diritto (es.: determinazione della pena, errata applicazione di articoli del codice penale) non vengono esaminate se il processo è estinto per causa sopravvenuta.
- Il pubblico ministero può richiedere l'annullamento senza rinvio quando rileva l'estinzione del reato per morte dell'imputato e può farlo anche mediante conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020.
- In situazioni analoghe è importante verificare la data di morte rispetto alla proposizione del gravame: la morte intervenuta dopo il deposito del ricorso porta all'annullamento senza rinvio; se la morte è intervenuta prima, possono operare regole diverse (es. estinzione del processo in grado precedente).
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