Cassazione Penale, Sentenza n. 23233/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne inflitte in appello per trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), autoriciclaggio (artt. 648-bis/648-ter c.p. e connessi), illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p., con aggravante del "metodo mafioso") e, per Luigi, concorso in estorsione; le censure principali riguardavano: travisamento/omessa valutazione delle intercettazioni e di deposizioni decisive; erronea qualificazione come intestazioni fittizie delle quote societarie e mancata prova del dolo specifico di elusione; assenza del «quid pluris» per l'autoriciclaggio (operazioni tracciabili); difetto di prova del contributo personale di ciascun imputato alla condotta illecita (in particolare per Melissa); illegittimità dell'aggravante del metodo mafioso; vizi nella motivazione sull'applicazione della recidiva e nelle attenuanti; illegittimità della pena accessoria applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi ritenendo congrua la valutazione di merito su trasferimento fraudolento, autoriciclaggio, estorsione e illiceità concorrenziale e sul valore delle intercettazioni. Ha però accolto un unico motivo: ha annullato la condanna di Melissa D'Alterio per il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con violenza o minaccia) per carenza motivazionale circa il suo concreto contributo, rinviando la valutazione al giudice di rinvio; inoltre ha rilevato d'ufficio e annullato (senza rinvio) l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata ad Armando D'Alterio e a Melissa D'Alterio e ha eliminato tale pena. Per gli altri profili e per gli altri ricorrenti (Luigi, Armando, Anna) la sentenza impugnata è stata confermata; per Luigi e Anna è stata disposta la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
reato di pericolo astratto: integra il trasferimento fraudolento quando un soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione compie negozi giuridici con lo scopo elusivo; valutazione ex ante del pericolo di elusione e sufficiente l'attribuzione fittizia della titolarità/dispobilità senza che sia necessario dimostrare la concreta efficacia elusiva
il reato richiede atti di concorrenza posti in esercizio di attività economica con violenza o minaccia idonei a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; l'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche in assenza di provata appartenenza mafiosa se le minacce evocano esplicitamente o implicitamente il potere intimidatorio tipico del metodo mafioso
artt. 648-bis, 648-ter c.p. (autoreiciclaggio/riciclaggio)
per l'autoriciclaggio è rilevante l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; l'intestazione a terzi o la mutazione della titolarità giuridica dei profitti illeciti può costituire condotta dissimulatoria
art. 416-bis c.p. (aggravante/agevolazione mafiosa / metodo mafioso)
l'aggravante del metodo mafioso riguarda la modalità di violenza/minaccia che richiama la sensibilità della vittima al potere intimidatorio tipico delle organizzazioni mafiose; non è necessario dimostrare l'esistenza di un vincolo associativo mafioso formale
regole di cumulazione/operatività delle aggravanti: il giudice deve tenere conto degli effetti speciali e applicare la disciplina più favorevole all'imputato ove ricorra
riferimento per l'applicabilità delle pene accessorie: la Corte ha ricordato che l'entità della pena principale cui riferirsi per le accessorie è la pena base per il reato più grave prima degli aumenti per continuazione
art. 240-bis c.p. (confisca allargata)
la confisca allargata può essere applicata ai profitti individuati; la ricorrente non era legittimata a chiedere restituzione del denaro ritenuto riferibile al convivente
art. 192 c.p.p. (criteri per indiziario)
quando le intercettazioni costituiscono prova indiziaria devono essere gravi, precisi e concordanti; è rimessa al giudice di merito l'interpretazione delle intercettazioni salvo manifesta illogicità
art. 603 c.p.p. (rinnovazione istruttoria in appello)
la rinnovazione dell'istruttoria in appello è facoltativa e di carattere eccezionale: il giudice d'appello può disporla solo se indispensabile (non decidibilità allo stato degli atti) e deve motivare la scelta
Massime di principio
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis): si valuta ex ante lo scopo elusivo; non è necessario che l'operazione abbia concretamente impedito una confisca, basta il dolo di eludere e l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità
- La sola gestione di fatto o il ruolo gestionale non sono di per sé prova sufficiente del trasferimento fraudolento: è necessario collegare l'operazione societaria alla provenienza o all'impiego di risorse riconducibili al soggetto che intende eludere le misure
- Autoriciclaggio: conta l'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione dell'origine illecita ex ante; l'intestazione a terzi o la mutazione della titolarità giuridica dei profitti costituiscono elementi rilevanti
- Valutazione delle intercettazioni: è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità o travisamento; quando le intercettazioni sono indiziarie devono comunque essere gravi, precisi e concordanti
- Metodo mafioso (aggravante): può essere accertato anche senza prova di appartenenza a un'associazione mafiosa se le modalità di minaccia evocano efficacemente il potere intimidatorio tipico del "metodo"
- Pene accessorie: per verificarne la legittimità si prende a riferimento la pena base relativa al reato più grave prima degli aumenti per continuazione; errori su questo punto sono rilevabili d'ufficio
- Nel giudizio di Cassazione l'annullamento per motivazione insufficiente comporta spesso il rinvio al giudice di merito per nuova valutazione (non sempre l'assoluzione automatica); l'accoglimento parziale può condurre a rinnovata istruttoria o a nuovo esame delle prove
- Richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello sono ammesse solo in casi eccezionali e devono essere motivate: la loro mera enunciazione generica è insufficiente
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