Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01493/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo: violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia di appello. A sostegno, la difesa ha anche depositato memoria scritta richiamando una questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla c.d. legge Orlando per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, sostenendo che tale disciplina dovesse ritenersi definitivamente abrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la contravvenzione era stata commessa il 5 luglio 2019, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017; pertanto, alla data della sentenza di appello del 28 gennaio 2025 il termine di prescrizione non era ancora decorso, dovendo inoltre computarsi il periodo di sospensione di un anno e sei mesi tra primo e secondo grado previsto dalla stessa disciplina. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la memoria difensiva sulla questione di costituzionalità, perché riferita ad altro procedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    è stata invocata dalla difesa per sostenere l'intervenuta prescrizione; la Corte ha escluso che il reato fosse prescritto alla data della sentenza di appello.

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    individua la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna confermata in appello.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ritenuta applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017; in base ad essa andava computata la sospensione del termine di prescrizione di un anno e sei mesi tra primo e secondo grado.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare la debenza della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero non ravvisate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che presupponga una diversa ricostruzione del regime della prescrizione quando la Corte rilevi, sulla base delle date del fatto e della decisione impugnata, che il termine non era ancora decorso, tenuto conto delle sospensioni legalmente previste.
  • Per i fatti commessi nel periodo di applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione tra primo e secondo grado deve essere computata ai fini della verifica dell'estinzione del reato.
  • Una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento non è di per sé idonea a fondare il ricorso se non incide direttamente sulla decisione impugnata nel giudizio in corso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.