Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21475/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato previsto dall’art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada, ritenendo insussistente la recidiva nel biennio necessaria per integrare la fattispecie. In particolare, il giudice di primo grado aveva valorizzato una precedente sanzione amministrativa per guida senza patente, ritenendo che il pagamento della sanzione in misura ridotta avesse impedito il formarsi dell’effetto di reiterazione ai sensi dell’art. 8-bis, comma 5, l. n. 689/1981. Il Procuratore Generale ha censurato tale ricostruzione, sostenendo che la recidiva nel biennio prevista dalla norma incriminatrice non coincide con la reiterazione delle violazioni amministrative e che, in ogni caso, la precedente violazione risultava definitivamente accertata, con conseguente configurabilità del reato contestato. La questione processuale preliminare atteneva però alla qualificazione della decisione impugnata, poiché la Corte di appello aveva ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa in sede predibattimentale, l’impugnazione dovesse essere trattata come ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto errata la qualificazione operata dalla Corte di appello. Ha affermato che la sentenza di proscioglimento rientra nel modello dell’art. 469 c.p.p. solo se emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento, previa fissazione di udienza camerale partecipata, e non quando sia pronunciata in udienza dibattimentale dopo la verifica della regolare costituzione delle parti. Poiché nel caso concreto la decisione era stata resa in sede dibattimentale, essa non era inappellabile; l’impugnazione del Procuratore Generale andava quindi qualificata come appello. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l’ulteriore corso. Non è stato quindi definito il merito della responsabilità penale, ma solo il regime dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice contestata; la Corte non ne esamina il merito, ma il giudizio presuppone la questione della recidiva nel biennio quale elemento della fattispecie.

  • art. 8-bis, comma 5, l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dal giudice di merito per escludere l’operatività della reiterazione della violazione amministrativa; la Corte non si pronuncia sulla correttezza di tale lettura.

  • art. 469 c.p.p.

    La sentenza di proscioglimento è qualificabile come pronuncia ex art. 469 c.p.p. solo se emessa negli atti preliminari al dibattimento e previa udienza camerale partecipata; non quando sia resa in udienza dibattimentale dopo la regolare costituzione delle parti.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama il regime di inappellabilità che consegue solo alla corretta sussunzione della sentenza nel modello dell’art. 469 c.p.p.; nel caso concreto tale regime non opera.

  • art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016

    Richiamato dal pubblico ministero appellante per sostenere che la recidiva della fattispecie penale depenalizzata ha portata diversa rispetto alla reiterazione amministrativa.

Massime di principio

  • La sentenza predibattimentale di non doversi procedere è inappellabile solo se emessa nel quadro tipico dell’art. 469 c.p.p., cioè nel corso degli atti preliminari al dibattimento e previa udienza camerale partecipata.
  • Se la pronuncia di proscioglimento è adottata in udienza dibattimentale, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, non può essere ricondotta al modello dell’art. 469 c.p.p. e non opera il relativo regime di inappellabilità.
  • La qualificazione dell’impugnazione dipende dalla natura effettiva del provvedimento impugnato e non dalla sola etichetta attribuita dal giudice che lo ha pronunciato.
  • Quando l’impugnazione è stata erroneamente trattata come ricorso per cassazione, la Corte di legittimità può limitarsi a riqualificarla come appello e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.