Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi legittimi)
La controversia
La lite ha origine dall'impugnazione di un testamento olografo datato 1.1.2008, ritenuto dai parenti della de cuius nullo e falso perché privo di autografia. In primo grado il Tribunale, all'esito di CTU grafologica, ha accertato la falsità della scheda testamentaria e ha dichiarato gli attori eredi. La Corte d'appello ha confermato. Le odierne ricorrenti hanno poi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la mancata rinnovazione della perizia grafologica e l'asserita novità/sopravvenienza di una perizia penale favorevole alla validità del testamento; dall'altro, l'omessa considerazione della mancata assunzione di una prova testimoniale e di sommarie informazioni acquisite in sede penale. Rigettato quel ricorso, hanno quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza della Cassazione, sostenendo che la decisione sarebbe dipesa da un errore di fatto: in particolare, che la verificazione del testamento non sarebbe stata svolta sull'originale ma solo su copia fotostatica visionata dal notaio, e che la Corte avrebbe omesso di considerare che in appello era stata reiterata l'istanza di prova testimoniale e di nuova CTU grafologica. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non integrava un errore percettivo della Corte di legittimità, ma mirava a riesaminare questioni di merito o questioni non dedotte nel giudizio di cassazione; ha inoltre ribadito che l'errore revocatorio richiede una svista immediatamente percepibile dagli atti interni al giudizio di cassazione, su un fatto non controverso e decisivo, e che la riproposizione delle richieste istruttorie andava fatta in primo grado, non potendosi trasformare il ricorso per revocazione in un ulteriore grado di giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., poiché la doglianza sulla perizia grafologica su copia anziché su originale non era stata oggetto della precedente ordinanza di cassazione né del ricorso originario, e quindi non poteva essere censurata con revocazione; la deduzione relativa alla prova testimoniale e alla nuova CTU, inoltre, non denunciava una svista percettiva della Corte ma contestava l'apprezzamento compiuto, o comunque si fondava su una richiesta istruttoria tardiva/non utilmente riproposta. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per contestare valutazioni di merito o l'interpretazione delle prove.
La revocazione delle pronunce della Cassazione è limitata ai casi di errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
Il ricorso è stato definito nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
La parte soccombente è stata condannata al pagamento di una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
La doglianza sulla prova testimoniale è stata ritenuta non decisiva, anche perché la richiesta istruttoria doveva essere coltivata tempestivamente nel corso del primo grado.
Nel ricorso originario era stata evocata la pretesa novità o indispensabilità di documenti/perizie in appello, ma la questione è stata ritenuta non idonea a fondare la revocazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure formulate nel precedente ricorso per cassazione erano dirette a denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali, ma non un errore di fatto revocatorio.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo per un errore di fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, immediatamente percepibile e decisivo; non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni di merito o l'apprezzamento delle prove.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che investa una questione non devoluta alla Corte nella precedente fase di legittimità: il giudice della revocazione non può essere chiamato a pronunciarsi su profili mai oggetto del ricorso originario.
- L'errore di fatto revocatorio presuppone che la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestato; se invece la decisione ha comunque esaminato la censura, anche solo implicitamente, il rimedio revocatorio è escluso.
- Nel giudizio di verificazione di un testamento olografo l'esame grafologico deve in linea generale svolgersi sull'originale, ma la censura su asserite irregolarità dell'attività peritale non può essere introdotta in sede di revocazione se non è stata oggetto della precedente impugnazione e se non si traduce in un errore percettivo della Corte.
- Le richieste istruttorie devono essere tempestivamente reiterate nel momento processuale utile; la riproposizione tardiva in appello non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un ulteriore grado di merito.
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