Cassazione Penale, Sentenza n. 24749/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del Tribunale della Libertà di Trento che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di tentato furto in abitazione (art. 56 e 624‑bis c.p.). La ricorrente deduceva nullità per travisamento delle risultanze, sosteneva di essere stata fermata immediatamente all'ingresso, di non aver forzato la porta e di essersi introdotta esclusivamente per offrire la propria disponibilità come donna delle pulizie/badante (si sarebbe qualificata come "Maria"); inoltre rilevava l'assenza di atti univoci e di strumenti idonei allo scasso e chiedeva diversa valutazione del quadro indiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non affetta da manifesta illogicità nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza: la ricorrente era stata rinvenuta ad aggirarsi all'interno dell'abitazione, davanti a testimonianze (persona offesa, vicino, nipoti) che smentivano la versione difensiva, risultava introdotta nell'appartamento e diretta verso il salotto, inoltre aveva pronunciato parole minacciose una volta scoperta; la Cassazione ha richiamato il principio per cui non compete a questa Corte riformare la valutazione di merito se la motivazione non è viziata. Per legge (art. 616 c.p.p.) la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità dovuta a profili di colpa, al versamento di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta è stata inquadrata come tentativo di furto in abitazione: la presenza di gravi indizi può essere ricavata anche dall'atteggiamento e dai comportamenti della persona, non è necessario che vi sia effrazione o l'uso di strumenti da scasso per configurare il tentativo.
L'assenza o la presenza dei gravi indizi è valutata dal giudice di merito; la Cassazione può censurare la motivazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità, non per rivalutazione libera dei fatti.
Le esigenze cautelari devono essere motivate; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti tali esigenze alla luce dei gravi indizi e dei comportamenti rilevati.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se l'inammissibilità è dovuta a profili di colpa, disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende (qui fissata in Euro 1000,00).
Norme procedurali straordinarie
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020; art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n.150 comma 2; art.17 d.l. 22/06/2023 n.75
Richiamate per giustificare la modalità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti e i termini applicabili alle impugnazioni.
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U, n.11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio secondo cui la Corte di legittimità verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario; la Cassazione non sostituisce la valutazione del merito se la motivazione è congrua.
Massime di principio
- La Cassazione controlla la motivazione del giudice di merito sui gravi indizi solo per vizi di diritto o manifesta illogicità; non è sede per una diversa valutazione dei fatti.
- L'ingresso nell'abitazione e l'atteggiamento di aggirarsi verso ambienti non giustificati possono costituire gravi indizi di tentativo di furto anche in assenza di effrazione o strumenti da scasso.
- Contraddizioni tra la versione dell'indagato e le dichiarazioni di più testimoni (persona offesa, vicini, intervenuti) rafforzano l'apprezzamento indiziario a carico dell'indagato.
- La scoperta immediata dell'indagato nell'abitazione non esclude automaticamente il tentativo se gli elementi complessivi suggeriscono l'intenzione di appropriarsi di beni.
- I ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili in Cassazione.
- Se l'inammissibilità del ricorso deriva da profili di colpa imputabili al ricorrente, la Corte può applicare ammende e condannare alle spese processuali.
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