Cassazione Civile, Ordinanza n. 07959/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto di espulsione prefettizio. Ha dedotto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13 del testo unico immigrazione e degli artt. 112 e 113 c.p.c., 24 Cost., 6 e 7 CEDU, sostenendo che il giudice di pace avrebbe avallato un automatismo espulsivo fondato sulla sola mancanza di un valido titolo di soggiorno; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 13 del testo unico immigrazione e degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando che il decreto di espulsione non fosse stato tradotto in una lingua a lui nota, senza adeguato accertamento della conoscenza dell'italiano o della scelta della lingua di traduzione; con il terzo ha dedotto l'omessa pronuncia sulla asserita carenza di motivazione del decreto, che sarebbe stato un prestampato privo di istruttoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di effettiva critica alla decisione impugnata; il secondo inammissibile perché l'ordinanza dava conto della conoscenza, da parte del ricorrente, della lingua italiana e dell'inglese, lingua nella quale il decreto era stato tradotto, oltre che della sua indicazione dell'inglese come lingua preferita per le notificazioni; il terzo inammissibile perché la questione non risultava proposta nel merito e, comunque, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia deciso sull'opposizione, anche se non abbia confutato tutte le argomentazioni difensive. Il ricorrente è stato condannato alle spese, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché il processo era esente.
Norme richiamate
Il decreto di espulsione richiede il presupposto del soggiorno irregolare; la sua validità è censurabile, tra l'altro, per difetti di traduzione ove lo straniero non conosca la lingua in cui l'atto è tradotto.
Il vizio di omessa pronuncia attiene alla mancanza del momento decisorio su una domanda o un capo autonomamente apprezzabile, non alla mancata confutazione di tutte le argomentazioni difensive.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione delle regole decisorie del giudice di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno delle doglianze difensive sulla tutela del diritto di difesa nel procedimento espulsivo.
art. 3 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla mancata traduzione del decreto di espulsione.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno delle garanzie difensive nel procedimento.
art. 7 CEDU
Richiamato a sostegno delle garanzie convenzionali invocate dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115/2002
Non applicato perché il processo era esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre dello straniero determina nullità del provvedimento solo se non risulti che l'interessato conosca l'italiano o un'altra lingua in cui l'atto sia stato tradotto; tale conoscenza può essere accertata anche in via presuntiva.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste soltanto quando manchi una decisione su una domanda o su un capo autonomamente apprezzabile; non ricorre se il giudice abbia comunque deciso sull'opposizione, pur omettendo di esaminare singole argomentazioni difensive o profili motivazionali dell'atto impugnato.
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