Cassazione Penale, Sentenza n. 35701/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.: il ricorrente contestava (1) l'insussistenza del dolo e della "abusività/dolosità" della condotta, sostenendo che il mancato versamento dei tributi fosse occasionale e non sistematico; (2) carenza di nesso causale tra omissioni tributarie e dissesto; (3) errori motivazionali relativi al fatto che l'assoluzione per bancarotta documentale avrebbe escluso la qualifica di amministratore di fatto e la responsabilità per il periodo successivo al 2009; (4) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. per danno patrimoniale di rilevante entità; (5) errato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e ingiustificata misura delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato confermando la sentenza della Corte d'Appello di Roma e, in sostanza, la condanna di D'Agostino Fabio per bancarotta fraudolenta impropria ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., con pena di anni tre di reclusione, pene accessorie ex art. 216 legge fall. per la medesima durata e interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La Suprema Corte ha ritenuto che: (i) il protratto e sistematico mancato versamento di tributi e contributi, con conseguente esposizione erariale superiore a euro 250.000, configurasse "operazioni dolose" idonee a cagionare il dissesto; (ii) per la fattispecie è sufficiente il dolo eventuale/consapevolezza di porre in essere una condotta idonea a rendere prevedibile il fallimento; (iii) l'aggravante ex art. 219, comma 1 è correttamente applicabile valutando l'impatto complessivo sulla massa attiva e sui creditori e non esclusivamente l'entità del passivo; (iv) le censure motivazionali del ricorrente sono infondate poiché la motivazione della Corte territoriale era esaustiva e coerente; (v) il bilanciamento delle circostanze e la durata delle pene accessorie rientrano nella discrezionalità giudiziaria e non risultano arbitrari.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) - art. 223, comma 2, n. 2
Le "operazioni dolose" contemplano abusi di gestione o atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell'impresa; in particolare, il protratto e sistematico mancato versamento di tributi/contributi può costituire tale operazione dolosa. Per questa fattispecie è sufficiente il dolo generico/eventuale: la consapevolezza della pericolosità dell'azione e dell'astratta prevedibilità del dissesto è idonea.
legge fallimentare - art. 219, comma 1
L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile anche alla bancarotta impropria; la valutazione si sostanzia nell'impatto complessivo del comportamento sul patrimonio disponibile per il concorso dei creditori (diminuzione della massa attiva), non limitandosi alla sola entità del passivo.
Prevede le pene accessorie applicabili al condannato per reati fallimentari (es. interdizione dai pubblici uffici); la durata delle pene accessorie deve essere proporzionata e motivata in relazione al comportamento complessivo del reo.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e)
La censura per omessa o insufficiente motivazione non sussiste quando la motivazione complessiva della sentenza consente di ritenere implicitamente rigettata la prospettazione difensiva; il silenzio su una specifica deduzione non è automaticamente vizio se la decisione esprime ricostruzione dei fatti incompatibile con quella deduzione.
Attribuisce al giudice la discrezionalità nel giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte di legittimità sindaca l'operato solo in presenza di arbitrio o illogicità manifesti.
codice penale - artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena (proporzionalità, adeguatezza); le scelte motivate del giudice di merito sulla graduazione della pena sono rimesse alla sua discrezionalità salvo vizio logico o arbitrario.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (norma processuale)
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Previsione sul tema della discussione orale in sede di ricorso; nel caso di specie le parti non hanno richiesto la discussione orale.
Massime di principio
- Il mancato versamento sistematico di tributi e contributi può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria quando costituisce parte di una strategia gestionale che rende prevedibile il dissesto societario, anche in assenza di una immediata e diretta diminuzione dell'attivo.
- Per i reati di bancarotta impropria è sufficiente il dolo eventuale: occorre provare la consapevolezza dell'amministratore circa la pericolosità e prevedibilità del dissesto derivante dalle azioni omissive o abusive.
- L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità va valutata sul suo effetto complessivo sulla massa attiva disponibile per i creditori (diminuzione globale), non esclusivamente sulla misura del passivo.
- Operazioni volte a trasferire la gestione a una "testa di legno" o a occultare scritture contabili possono costituire indizi rilevanti di una strategia volta a eludere responsabilità e confermare la dolosità della condotta.
- In sede di legittimità il silenzio della motivazione su singole deduzioni difensive non comporta automaticamente vizio se la motivazione complessiva esclude le pretese difensive; è richiesta valutazione complessiva e non atomistica.
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nell'area di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se affette da palese illogicità o arbitrarietà.
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