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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10176/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, pur riducendo la pena per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., ha confermato la condanna per furto aggravato in abitazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, furto semplice e recidiva. I motivi erano tre: 1) violazione di legge sulla qualificazione della tettoia come 'privata dimora', assumendo che non potesse essere considerata tale; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione all'art. 493-ter c.p.; 3) vizio di motivazione per asserito travisamento della prova. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo generico e quindi inammissibile, il terzo manifestamente infondato, rilevando inoltre che in presenza di 'doppia conforme' il travisamento della prova è deducibile solo a condizioni specifiche non ricorrenti nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6, c.p.

    attenuante del risarcimento del danno o dell'eliminazione delle conseguenze dannose, riconosciuta in appello con riduzione della pena

  • art. 61, n. 2, c.p.

    circostanza aggravante contestata e confermata in sentenza

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice relativa al furto in abitazione, applicata alla condotta contestata

  • art. 493-ter c.p.

    norma incriminatrice relativa all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, oggetto di uno dei motivi di ricorso

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice relativa al furto semplice, confermata in sentenza

  • art. 99, comma 2, nn. 1) e 2), c.p.

    disciplina della recidiva contestata e mantenuta

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto, ma il motivo è stato ritenuto generico e inammissibile

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiede l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione; la censura è stata ritenuta priva di tale specificità

  • art. 591 c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    riguarda il vizio di motivazione deducibile in cassazione, qui escluso perché non emergente nei termini prospettati

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    richiamato nel testo per delimitare il vizio motivazionale censurabile in cassazione

  • art. 595 c.p.p.

    non citato

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo

Massime di principio

  • La qualificazione di un luogo come privata dimora può essere affermata quando il giudice di merito spieghi, con motivazione logicamente corretta e priva di vizi, perché il manufatto o spazio accessorio costituisca un tutt'uno con l'abitazione cui è affiancato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere specifico: non è sufficiente invocare in astratto la particolare tenuità del fatto, ma occorre indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto trascurati dal giudice di merito.
  • Un motivo di impugnazione formulato in modo generico o indeterminato è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e tale inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in cassazione.
  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo nei limiti del sindacato sul vizio di motivazione e, in presenza di doppia conforme, richiede una specifica deduzione circa l'introduzione per la prima volta in appello del dato probatorio asseritamente travisato.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove quando la sentenza impugnata presenti una motivazione coerente con le risultanze processuali e non emerga il tipo di errore percettivo o argomentativo denunciabile come travisamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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