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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12408/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore subordinato volta a ottenere differenze retributive per il tempo impiegato a indossare e dismettere gli indumenti di lavoro prima e dopo il servizio di movimentazione dei carri ferroviari. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che il lavoratore fosse obbligato a indossare specifici indumenti, qualificabili come dispositivi di protezione individuale, e che il datore esercitasse un controllo sul loro corretto utilizzo; aveva quindi considerato irrilevante il luogo in cui avveniva la vestizione e incluso tale tempo nell'orario di lavoro straordinario. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'orario di lavoro e sul dovere di diligenza del lavoratore, sostenendo che il c.d. tempo tuta sia retribuibile solo quando la vestizione sia assoggettata al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, cioè quando vi sia eterodirezione, mentre sarebbe irrilevante la sola circostanza che gli indumenti siano DPI obbligatori per legge. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che il giudice d'appello aveva valorizzato solo la natura di DPI degli indumenti senza verificare il concreto potere conformativo datoriale sulle modalità di tempo e di luogo della vestizione né la peculiarità degli indumenti rispetto all'abbigliamento di normale uso sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui il tempo necessario a indossare la divisa rientra nell'orario di lavoro solo se soggetto al potere conformativo/di controllo del datore di lavoro, valutando anche la specificità degli indumenti e le modalità imposte per la vestizione; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato come parametro della responsabilità datoriale per la sicurezza sul lavoro, a giustificazione del controllo sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

  • art. 3 R.d.l. n. 662 del 1923

    Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di orario di lavoro.

  • art. 1 d.lgs. n. 66 del 2003

    Invocato dalla ricorrente per la definizione di orario di lavoro e la riconducibilità del tempo tuta all'orario retribuibile.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di diligenza e osservanza delle disposizioni datoriali da parte del lavoratore.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicato quale norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • direttiva 2003/88/CE

    Richiamata quale fonte eurounitaria di interpretazione della nozione di orario di lavoro.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare e dismettere la divisa può essere incluso nell'orario di lavoro solo se l'operazione di vestizione è assoggettata al potere di conformazione, direttivo e di controllo del datore di lavoro.
  • L'eterodirezione richiesta per qualificare come orario di lavoro il tempo tuta può risultare sia da una disciplina aziendale espressa sia implicitamente dalla natura specifica degli indumenti o dalla funzione che essi devono svolgere, specie se sono diversi dall'abbigliamento di normale uso sociale.
  • La sola circostanza che gli indumenti da indossare siano dispositivi di protezione individuale non è, da sola, decisiva ai fini dell'esclusione o dell'inclusione del tempo di vestizione nell'orario di lavoro; occorre verificare in concreto le modalità imposte dal datore di lavoro.
  • Ai fini della retribuibilità del tempo di vestizione occorre accertare non solo il tipo di indumenti, ma anche se e come il datore di lavoro condizioni tempo e luogo della vestizione e se eserciti un effettivo potere di controllo sul relativo corretto utilizzo.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferie
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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