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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25550/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia origina dalla trasmissione, da parte della società mandataria e per conto di un richiedente poi deceduto, di una domanda di erogazione di contributi comunitari priva della sottoscrizione del richiedente. L’autorità competente revocò contributi inizialmente concessi e l’erede agì per il risarcimento del danno, ottenendo l’accoglimento della domanda dal Tribunale di Foggia con ordinanza n. 8633/2019. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 960/2023 depositata il 14 giugno 2023, rigettò l’appello della società, ritenendo che la domanda trasmessa fosse priva dei requisiti necessari a riferirla al richiedente. La società propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il terzo denunciava, ai sensi degli artt. 360 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione sull’esistenza del danno economico, contestando che la mancata percezione dell’aiuto costituisse un danno pacificamente conseguito e richiamando l’omessa comunicazione alla mandataria del decesso del mandante. La ricorrente sosteneva inoltre che la sottoscrizione non fosse necessaria per inoltrare la domanda e che l’erede avrebbe dovuto opporsi al provvedimento di revoca dei contributi.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo in applicazione del criterio della ragione più liquida e lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile la censura nella parte in cui propone una ricostruzione alternativa delle condotte e della vicenda fattuale, mirando a un nuovo esame del merito e del complesso istruttorio, non consentito in sede di legittimità. È infondata la doglianza sulla motivazione: quella della Corte d’Appello soddisfa il minimo costituzionale e non presenta le anomalie motivazionali rilevanti in cassazione. Il mancato accoglimento del terzo motivo ha assorbito l’esame degli altri due motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.500 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    In sede di sindacato di legittimità deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli elementi che consentirebbero un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o un nuovo apprezzamento complessivo delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Sotto il profilo della completezza motivazionale, poi, il rilievo merita rigetto, poiché le argomentazioni del giudice del gravame soddisfano ictu oculi il ben noto requisito del ‘minimo costituzionale’ come indicato, in particolare, da S.U. n. 8053/2014 e S.U. n. 22232/2016. Infatti, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nella specie con evidenza non ricorrenti.

    La censura di vizio motivazionale è fondata soltanto in presenza di un’anomalia che incida sull’esistenza stessa della motivazione e sia desumibile dal testo della sentenza, quale mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non basta contestare la valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art.13, comma 1- quater, d.p.r. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur presentata come vizio della sentenza, miri a ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale o una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo quando la motivazione manchi in assoluto, sia meramente apparente, presenti affermazioni inconciliabili oppure risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile; il controllo non consente una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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