Cassazione Penale, Sentenza n. 16340/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/04/2021 che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che quattro dei cinque episodi di cessione di stupefacenti erano già stati ritenuti, in una decisione definitiva, commessi in attuazione dello stesso disegno criminoso, mentre il quinto episodio, avvenuto sei giorni dopo l'ultimo fatto già qualificato come 'reato-satellite', andava valutato alla luce della stretta contiguità temporale e della omogeneità con i precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo carente la motivazione del Tribunale di Taranto e omesso l'adeguato confronto con la valutazione già effettuata in sede di cognizione. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione iniziale) e ha affermato che il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può ignorare la decisione cognitiva che aveva già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra reati ricompresi nel medesimo arco temporale, salvo motivare in modo specifico il dissenso. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'unità di ideazione ("disegno criminoso") che unifichi le diverse condotte; non è sufficiente la mera reiterazione o una generale tendenza a delinquere. La programmazione può essere generale, purché i reati risultino previsti almeno nelle linee essenziali.
Norma procedurale che disciplina le istanze in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione, investito di domanda ai sensi di questa disposizione, esercita piena valutazione ma deve considerare e, se non condivide, motivare il contrasto rispetto alle determinazioni già assunte in sede cognitiva.
Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale richiamato: anche in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di indicatori concreti quali omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e la programmazione iniziale dei reati; la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi sono frutto di determinazioni estemporanee.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento dell'unità di ideazione: serve una rappresentazione unitaria dell'intento criminoso, non la sola ripetizione di condotte simili.
- In sede esecutiva il giudice valuta nuovamente i medesimi indici che valgono in cognizione (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità), ma non può ignorare senza motivazione una valutazione già compiuta in sede cognitiva.
- La contiguità temporale ravvicinata tra reati è un elemento rilevante ma non decisivo: deve essere correlata alla omogeneità delle modalità e alla presenza di indici di una programmazione originaria.
- La motivazione è essenziale: se il giudice dell'esecuzione discosta la propria valutazione da quella del giudice di cognizione, è tenuto a spiegare puntualmente le ragioni del dissenso sul quadro fattuale e giuridico.
- La 'programmazione' che giustifica la continuazione può essere generica e suscettibile di adattamenti, purché emerga chiaramente l'intento unitario in linea essenziale.
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