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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21737/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già dedotte in appello, già esaminate e disattese, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi era aspecifica oltre che manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Per integrare la ricettazione non è necessario il previo accertamento di ogni elemento costitutivo del delitto presupposto né la formale denuncia di quest'ultimo; l'origine delittuosa del bene può essere desunta dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso è privo dei requisiti di specificità quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

  • art. 648 cod. pen.

    La provenienza illecita del bene può risultare anche da elementi oggettivi desumibili dal bene medesimo; non occorre un accertamento formale del reato presupposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate in appello.
  • In tema di ricettazione, la prova dell'origine delittuosa della cosa può essere ricavata da indici oggettivi relativi alla natura e alle caratteristiche del bene, senza necessità di un previo accertamento completo o di una formale denuncia del reato presupposto.
  • La contestazione sulla responsabilità per ricettazione non può essere veicolata con doglianze generiche o meramente reiterative, ma deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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