Cassazione Civile, Ordinanza n. 09412/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare, dopo la vendita del bene pignorato si è aperta la fase distributiva del ricavato. Il creditore ipotecario di primo grado aveva intervenuto nella procedura sulla base di un contratto di mutuo fondiario; al momento dell'intervento aveva prodotto il titolo in originale ma privo della formula esecutiva e solo successivamente aveva depositato la copia munita di spedizione in forma esecutiva. Il creditore ipotecario di secondo grado ha contestato il riparto sostenendo che, poiché il deposito del titolo esecutivo era avvenuto dopo l'udienza di discussione del riparto svolta davanti al professionista delegato, esso fosse tardivo e che quindi dovesse essere preferito nella distribuzione. Il tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo delegabile al professionista anche l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. e trattando separatamente l'eventuale fase delle contestazioni ex art. 512 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi per violazione degli artt. 596, 591-bis, 598 e 512 c.p.c., contestando sia la delegabilità dell'udienza di riparto, sia la tardività del deposito del titolo, sia la distinzione tra udienza di riparto e udienza sulle contestazioni distributive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società cessionaria per mancata dimostrazione della riferibilità del credito controverso al blocco ceduto, poi ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione, affermando che, nel regime anteriore alle modifiche del 2022, l'udienza ex art. 596 c.p.c. non era delegabile al professionista incaricato della vendita e che non esistono due fasi autonome, una per il riparto e una per le contestazioni ex art. 512 c.p.c. Inoltre, ha precisato che il creditore già intervenuto sulla base di un titolo sostanzialmente esecutivo può depositare l'originale munito di formula esecutiva fino all'approvazione del riparto, salvo diverso termine fissato dal giudice. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia secondo i principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
Nel regime applicabile ratione temporis l'udienza di discussione e approvazione del riparto deve svolgersi davanti al giudice dell'esecuzione; la delega al professionista non include lo svolgimento di tale udienza, ma al più una preventiva audizione informale delle parti.
La delega al professionista incaricato della vendita consente la predisposizione del progetto di distribuzione e attività connesse, ma non la sostituzione del giudice nell'udienza di riparto riservata alla sua funzione giurisdizionale.
Le contestazioni sul riparto si collocano nell'ambito della medesima fase distributiva e vengono decise dal giudice nell'udienza ex art. 596 c.p.c.; non costituiscono una fase autonoma e separata.
Gli interventi dei creditori iscritti e privilegiati possono essere compiuti fino all'inizio dell'udienza di discussione del riparto davanti al giudice dell'esecuzione; non coincide con tale momento il termine per il deposito del titolo esecutivo da parte del creditore già intervenuto.
Un atto notarile di mutuo fondiario integra, in senso sostanziale, titolo esecutivo; la mancata produzione iniziale della copia munita di formula esecutiva non priva l'intervento del suo fondamento sostanziale.
È possibile sostituire il titolo esecutivo con una copia, restando fermo l'obbligo di produrre l'originale quando richiesto dal giudice dell'esecuzione.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio utilizzato per contestare il provvedimento di approvazione del riparto.
Ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
d.lgs. 16 novembre 2015 n. 180, artt. 43 e 47
Richiamati in relazione alla successione nella titolarità di crediti e rapporti della banca originaria, ai fini della ricostruzione della catena di cessioni.
d.l. 22 novembre 2015 n. 183, art. 1, comma 2
Richiamato insieme al d.lgs. 180/2015 per la vicenda successoria bancaria.
provvedimento Banca d'Italia 22 novembre 2015 n. 1241108/15
Richiamato come atto da cui è derivato il trasferimento di attività e passività della banca originaria.
d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), art. 58
Richiamato per la cessione di crediti in blocco nell'operazione di cartolarizzazione.
L. 30 aprile 1999 n. 130, artt. 1 e 4
Richiamata per l'operazione di cartolarizzazione e cessione dei crediti in blocco.
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 13
Richiamato nell'informativa relativa alla cessione del portafoglio crediti.
Massime di principio
- Nel regime dell'espropriazione immobiliare anteriore alle modifiche del 2022, la facoltà di delegare al professionista la vendita e la formazione del progetto di distribuzione non comporta la delega dell'udienza di discussione e approvazione del riparto, che resta riservata al giudice dell'esecuzione.
- La fase distributiva è unitaria: l'udienza ex art. 596 c.p.c. assorbe le eventuali contestazioni sul progetto di riparto; non è configurabile una separazione tra udienza di discussione del riparto e udienza per la decisione delle contestazioni ex art. 512 c.p.c. come fasi autonome e distinte.
- Quando il creditore interviene sulla base di un titolo esecutivo in senso sostanziale, la mancata produzione immediata della copia munita di formula esecutiva non rende l'intervento privo di titolo; l'originale o la copia formalmente esecutiva può essere depositata entro il termine fissato dal giudice o, in mancanza, fino all'approvazione del riparto.
- Ai fini dell'ammissione al riparto, il termine dell'art. 566 c.p.c. riguarda l'intervento dei creditori iscritti e privilegiati, non il deposito del titolo esecutivo da parte del creditore già intervenuto.
- La legittimazione processuale di chi subentra in un credito ceduto in blocco deve risultare con certezza dagli atti di cessione prodotti; in assenza della prova della riconducibilità specifica del credito controverso al blocco ceduto, il controricorso è inammissibile.
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