Sentenza n. 4415/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro n. 5113 del 4 luglio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 5113 del 4 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5113 del 4 luglio 2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale annuo di euro 500,00, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nonché a corrispondere le spese di lite e il contributo unificato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’articolo 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha designato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza, agli atti necessari all’esecuzione. Il compenso commissariale, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziali costituisce, unitamente al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione debitrice.
- In presenza di un obbligo giudiziale puntuale e inevaso, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può designare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore e comprovata inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine concesso per adempiere.
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