Cassazione Penale, Sentenza n. 06501/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti Cacciuottolo Giuliano e Cacciuottolo Luigi hanno denunciato la illegittima conferma della confisca per equivalente disposta in primo grado nonostante la Corte d'Appello avesse dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui all'art. 473 c.p.; hanno sostenuto che l'art. 578-bis c.p.p., che consente di mantenere la confisca in caso di prescrizione, ha natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, e hanno altresì censurato l'omesso accertamento della natura della confisca e della responsabilità specifica riguardo ai reati estinti per prescrizione. Il ricorrente Tramontano Giovanni ha dedotto vizio di motivazione per mancata valutazione dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. nella sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Cacciuottolo Giuliano e Cacciuottolo Luigi nella parte relativa alla confisca: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla confisca, perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente verificato la natura della confisca (se "per equivalente" o "diretta") né applicato correttamente i principi di irretroattività dell'art. 578-bis c.p.p. in relazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il ricorso di Tramontano Giovanni è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che, essendo la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello), non fosse necessario motivare sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e che le doglianze proposte fossero quindi inammissibili; Tramontano è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21
La Corte ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite che l'art. 578-bis, con riferimento alla confisca per equivalente e a forme di confisca con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; pertanto la conferma della confisca per equivalente dopo dichiarazione di prescrizione richiede un'analisi della natura della confisca e della normativa applicabile al tempo del fatto.
Reato per cui gli imputati erano stati condannati in primo grado (associazione di tipo mafioso); la sua menzione contestuale serve a inquadrare il contesto fattuale.
Reati c.d. 'reati fine' ritenuti in primo grado e poi dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello; la declaratoria di prescrizione di tali reati è centrale per la questione della mantenibilità della confisca.
Richiamato come esempio di casi particolari di confisca cui si riferisce l'art. 578-bis; utile per evidenziare tipologie di confisca rilevanti ai fini dell'applicabilità temporale della norma.
Altro riferimento normativo menzionato nel contesto della disciplina della confisca che l'art. 578-bis considera; indica categorie di confisca che possono avere implicazioni sostanziali.
Norma che disciplina il 'patteggiamento in appello' e la decisione concordata in secondo grado; la Corte ha rilevato che, nell'ambito di sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis, la cognizione del giudice di appello è limitata e non è richiesta motivazione su cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., rendendo inammissibili certe doglianze in cassazione.
Norma che prevede cause di non punibilità e proscioglimento; la Corte ha stabilito che, nelle sentenze di cui all'art. 599-bis, la mancata motivazione su tali cause non è deducibile in cassazione se il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o per responsabilità nella loro proposizione; applicata per condannare Tramontano al pagamento di spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- La norma processuale che introduce la possibilità di mantenere la confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.) è di natura sostanziale rispetto alla confisca per equivalente e pertanto non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Quando in primo grado è stata disposta la confisca per equivalente e in appello i reati sostanziali vengono dichiarati estinti per prescrizione, il giudice deve accertare in modo rigoroso la natura della confisca (per equivalente vs diretta) e verificare la responsabilità relativa ai reati prescritti prima di confermare la misura patrimoniale.
- Nei procedimenti decisi con l'istituto del 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis c.p.p., la cognizione del giudice di appello è limitata; pertanto molte doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o a vizi che non incidono sulla legittimità della determinazione della pena risultano inammissibili in Cassazione.
- In caso di accoglimento parziale in Cassazione (es. solo sulla confisca), la competenza viene rimessa alla sede d'appello per riesaminare specificamente la questione cancellata dalla sentenza di legittimità.
- Chi propone ricorso in cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. deve limitare i motivi a quelli consentiti (forma della volontà concordata, consenso del P.M., e difformità della pronuncia rispetto all'accordo); doglianze su questioni sottratte dalla rinnovata cognizione sono inammissibili e possono comportare condanne per le spese e somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06285/2026 del 17/02/2026
- Sentenza penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06286/2026 del 17/02/2026
- Sentenza penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06287/2026 del 17/02/2026
- Sentenza penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06289/2026 del 17/02/2026
- Sentenza penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06291/2026 del 17/02/2026
- Sentenza penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06292/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →