Cassazione Penale, Sentenza n. 14408/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 7/06/2016 - 10/06/2017; il ricorrente era stato definitivamente assolto con sentenza del 10/02/2022 con la formula "per non avere commesso il fatto". Il giudice di merito aveva negato la riparazione ritenendo sussistente una causa ostativa costituita da colpa grave derivante da condotte extraprocessuali: frequenti relazioni e contiguità con il capo clan Cesario Giuseppe (visite, intercettazioni che evidenziavano vicinanza, richiesta di protezione e consigli per lo sviluppo commerciale nel settore dei prodotti ittici e del ghiaccio), nonché rapporti con altri partecipi dell'associazione, elementi che avrebbero creato l'apparenza della sua adesione al sodalizio e giustificato l'adozione e il mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso rilevando la correttezza del procedimento logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione. Ha confermato che, ai fini dell'art. 314 c.p.p., il giudice della riparazione deve valutare ex ante tutti gli elementi probatori disponibili in fase di indagine (salvo che siano stati espressamente esclusi o neutralizzati nel giudizio di merito) e che la stessa condotta già esaminata nel giudizio penale e ritenuta penalmente irrilevante può comunque integrare la colpa grave ai fini della esclusione della riparazione. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione delle relazioni del Di Comite come contiguità grave al clan e come comportamento connotato da inescusabile leggerezza, ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, non concedendo spese al Ministero resistente.
Norme richiamate
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave con una valutazione ex ante basata sul panorama investigativo all'epoca dell'adozione della cautela; elementi investigativi utilizzabili non espressamente esclusi o neutralizzati nel processo possono essere valorizzati per rilevare la colpa grave.
Richiamato nei fatti come norma del reato contestato nella fase istruttoria; nella decisione funge da sfondo fattuale per le indagini che hanno portato alla misura cautelare, ma non è stato utilizzato per riformulare responsabilità penale nel giudizio di riparazione.
Richiamato nei fatti come norma tra quelle originariamente contestate; utilizzato solo a titolo di inquadramento dei capi di imputazione da cui il ricorrente era stato prosciolto.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante, rispetto al momento della cautela, tutti gli elementi investigativi disponibili, anche se gli stessi non hanno poi determinato una condanna; tuttavia non possono essere valutati gli elementi espressamente esclusi o neutralizzati nel giudizio di merito.
- La presenza di contiguità o relazioni stabili e di vantaggi ottenuti o ricercati tramite soggetti riconducibili a organizzazioni criminali può integrare la "colpa grave" ostativa alla riparazione, anche se tale condotta non è stata ritenuta integrativa del reato nel processo penale.
- La valutazione della colpa grave nel procedimento per la riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale e segue un criterio logico-probatorio differente dallo standard della condanna (oltre ogni ragionevole dubbio).
- La stessa condotta oggetto del giudizio penale, se ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può comunque assumere rilievo ai fini della colpa grave quando, valutata ex ante, appaia come causa dell'emissione o del mantenimento della misura cautelare.
- Elementi quali visite, interlocuzioni, richieste di protezione o uso dell'influenza di soggetti criminali sono indicatori concreti che, valutati nel loro contesto investigativo, possono giustificare il rigetto della richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione.
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