Cassazione Penale, Sentenza n. 28241/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna per reati di bancarotta (artt. 216, 219, 223 R.D. n.267/1942) con tre gruppi di censure: 1) presunta errata dichiarazione di inammissibilità di un motivo d'appello relativo a un'ordinanza che aveva disposto l'audizione di testi e consulenti indicati in lista tardiva dal pubblico ministero (rilevata alla stregua dell'art. 581 c.p.p. e art. 606 c.p.p.); 2) violazione delle norme sull'assunzione delle prove (art. 468 e 507 c.p.p., art. 111 Cost.), in particolare per ordine delle escussioni e per la violazione del contraddittorio; 3) mancata qualificazione della società fallita come "imprenditore minore" e omessa valutazione della memoria difensiva che invocava l'effetto del nuovo Codice della Crisi d'Impresa (jus superveniens) sulla nozione di insolvenza e sulle conseguenze penali per le imprese minori (art. 216 l. fallimentare, art. 585 c.p.p., art. 2 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato nel merito. Motivazione principale: i primi due motivi erano generici e infondati perché il tribunale ha legittimamente esercitato i poteri integrativi di cui all'art. 507 c.p.p. per completare il compendio probatorio anche riguardo a liste depositate tardivamente dal pubblico ministero; tale potere è compatibile con le garanzie costituzionali e convenzionali purché sia garantito il contraddittorio. L'ordine di assunzione delle prove non costituisce di per sé nullità e la difesa non ha wsk indicato il concreto pregiudizio né esercitato fino in fondo il diritto alla controprova. Il terzo motivo è inammissibile perché la memoria difensiva con "motivi nuovi" è stata depositata oltre il termine decadenziale (art. 585 comma 4 c.p.p.) e, inoltre, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile nel giudizio penale; il nuovo Codice della Crisi non incide retroattivamente sui procedimenti penali in corso e l'art. 121 D.Lgs. 14/2019 è in continuità con l'art.1 R.D. 267/1942 in tema di criteri per le "imprese minori". Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese e ordine di versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 507, art. 468 co.1, art. 495 co.2, art. 511, art. 511-bis, art. 581, art. 585 co.4, art. 595, art. 603, art. 606 co.1, art. 616, artt. 129 e 609 co.2
Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio integrazioni probatorie (art. 507) anche su prove indicate tardivamente dal PM per garantire la completezza del compendio probatorio; i "motivi nuovi" sono soggetti al termine decadenziale di cui all'art. 585 co.4 e non possono essere valutati se depositati tardivamente; l'ordine di assunzione delle prove non determina automaticamente nullità; le spese e sanzioni sono regolate dall'art. 616.
Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)
art. 1 comma 2; artt. 216, 219, 223
La dichiarazione di fallimento resa dal giudice civile costituisce condizione obiettiva di punibilità per i reati fallimentari e non è sindacabile nel giudizio penale; i criteri per individuare le "imprese minori" (ai fini dell'applicazione delle norme sul fallimento) sono sostanzialmente coerenti con la disciplina successiva richiamata dal Codice della Crisi.
D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)
La disciplina sulla liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori che non dimostrino di essere "imprese minori"; il Corte ha ritenuto che l'art.121 sia in continuità con la disciplina previgente (R.D. 267/1942) e non muta retroattivamente i presupposti del giudizio penale in corso.
Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU)
Il diritto al contraddittorio e alle garanzie processuali è tutelato, ma non impedisce al giudice l'esercizio dei poteri integrativi di formazione della prova; le prove devono comunque essere sottoposte al controllo critico delle parti e l'utilizzabilità delle prove raccolte unilateralmente è limitata.
Massime di principio
- Il giudice penale può, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova anche se proposti tardivamente dal pubblico ministero, quando ciò sia necessario per la completezza del compendio probatorio e per il controllo dell'esercizio dell'azione penale.
- L'ordine in cui vengono assunte le prove (ad es. consulente della difesa prima di testi della pubblica accusa) non costituisce automaticamente causa di nullità: è di regola una irregolarità non sanzionata se priva di un concreto pregiudizio.
- Le memorie difensive che introducono "motivi nuovi" sono soggette al termine decadenziale previsto dall'art. 585 c.p.p.; se depositate oltre tale termine sono inammissibili e non vanno valutate dal giudice di appello.
- La sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal giudice civile è insindacabile nel giudizio penale: il giudice penale non può riesaminare il presupposto civile dello stato di insolvenza e della fallibilità dell'imprenditore.
- L'invocazione di norme sopravvenute (jus superveniens), come il nuovo Codice della Crisi, non modifica automaticamente gli effetti sui procedimenti penali in corso; bisogna valutare la portata temporale e la continuità normativa prima di ritenere sopravvenuti effetti estintivi o ablativi.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben correlati alla decisione impugnata: censure generiche o non argomentate rendono il ricorso inammissibile.
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