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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento sostitutivo per due motivi: (1) violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7 (la CTR aveva ritenuto che, dopo l'annullamento dell'avviso ante tempus, il termine dilatorio dovesse ricominciare ex novo dalla rimozione dell'atto); (2) difetto di motivazione dell'avviso, perché si sarebbe basato su un processo verbale di constatazione relativo a terzi (Smil Service s.r.l.) non portato a conoscenza della cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che: (1) l'orientamento della CTR fosse erroneo, poiché, in caso di annullamento dell'avviso emesso ante tempus, il termine dilatorio di 60 giorni non si rinnova dalla rimozione dell'atto illegittimo ma resta quello originario decorrente dalla consegna/rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; (2) la censura sulla motivazione dell'avviso era infondata, atteso che il processo verbale era richiamato nell'accertamento e risultava riprodotto nel ricorso, sicché non poteva ritenersi automatica la nullità per riferimento ad atto non conosciuto. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7

    non presente nel testo integrale, richiamata come norma sul termine dilatorio di 60 giorni

    Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e non si rinnova ex novo dalla rimozione o dall'annullamento (anche in autotutela) di un avviso emesso ante tempus

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3

    richiamato come disposizione sulla motivazione degli avvisi di accertamento

    La motivazione dell'avviso può validamente richiamare il contenuto del processo verbale se questo è stato effettivamente preso in considerazione e la sua sostanza è conosciuta dal contribuente; il mero riferimento a un atto non conosciuto non determina automaticamente la nullità quando il contenuto è richiamato e/o riprodotto nell'accertamento

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (convertito dalla L. n. 176/2020)

    termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale ("quindicesimo giorno precedente l'udienza")

    La tardività nel deposito delle conclusioni del Procuratore generale integra una nullità relativa tutelabile dalle parti; la mancata eccezione da parte delle controparti comporta la sanatoria dell'irregolarità

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento è emesso "ante tempus" e poi annullato (anche in autotutela), il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non riparte dalla rimozione dell'atto illegittimo: resta vigente il termine originario decorrente dalla consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni
  • L'annullamento dell'atto illegittimo non sospende né interrompe i termini di legge: la violazione del termine incide sull'atto emesso, ma non determina di per sé la riapertura o la riqualificazione dei termini stabiliti dalla norma
  • La motivazione dell'avviso che richiama un processo verbale relativo anche a soggetti terzi non è automaticamente nulla se il contenuto rilevante del processo verbale è conosciuto o è stato richiamato nell'atto; tuttavia è cruciale che l'Amministrazione dimostri l'effettiva portata degli elementi di prova e la consegna/portata a conoscenza del contribuente
  • Le nullità relative di natura procedurale (es. tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale) sono eccepibili dalle parti e possono essere sanate per acquiescenza: la mancata opposizione comporta la perdita del relativo vizio
  • Pratica consigliata per contribuenti: conservare e produrre ogni prova di ricezione del processo verbale e delle comunicazioni degli organi di controllo; contestare tempestivamente eventuali notifiche emesse prima della scadenza del termine dilatorio; verificare le date effettive di rilascio della documentazione che fa decorrere i termini

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