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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26358/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, aveva ridotto a tre anni di reclusione la pena inflitta all'imputato per bancarotta fraudolenta per distrazione. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova testimoniale di un teste, sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito alla deposizione un contenuto non effettivamente espresso, soprattutto quanto al ruolo dell'imputato nell'operazione di delocalizzazione della società fallita e al suo concorso nel reato; con il secondo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo, assumendo che il dolo fosse stato desunto in modo improprio da circostanze neutre, quali la messa a disposizione di società estere, la costituzione di un'altra società e l'utilizzo di locali aziendali, senza prova della consapevolezza delle difficoltà finanziarie e dell'esposizione debitoria della fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura si risolveva in una contestazione meramente lessicale dell'espressione usata dai giudici di merito, mentre dalla testimonianza richiamata emergeva comunque che l'imputato aveva prestato un contributo operativo essenziale all'operazione di delocalizzazione, organizzandola e portandola a termine. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito non si fondava sui soli elementi isolatamente considerati dal ricorrente, ma su un quadro probatorio più ampio e convergente, comprensivo della cessione di macchinari della fallita a società amministrate dall'imputato, del mancato pagamento del corrispettivo, dell'assenza di sollecitazioni, della sequenza temporale delle operazioni e del finanziamento alla società collegata mai restituito. Ne è conseguita la conferma della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la formulazione dei motivi del ricorso nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non sussiste vizio di travisamento della prova quando la censura si limita a contestare il lessico usato dal giudice di merito, senza smentire il nucleo fattuale della testimonianza che sorregge la ricostruzione della sentenza.
  • In tema di concorso nella bancarotta fraudolenta, il contributo dell'imputato può essere desunto da condotte di supporto organizzativo e operativo che risultino essenziali alla realizzazione dell'operazione distrattiva, anche se l'iniziativa originaria provenga da altri.
  • La prova del dolo può essere ricavata da un insieme di indici fattuali convergenti e specifici; la critica difensiva è infondata se isolata singole circostanze e ignora il complessivo ragionamento probatorio dei giudici di merito.
  • La motivazione sul dolo è immune da illogicità manifesta quando collega la consapevolezza dell'agente a una sequenza di operazioni economiche e societarie preordinate, caratterizzate da cessioni patrimoniali senza effettivo corrispettivo e da rapporti finanziari non restituiti.
  • Nel giudizio di legittimità, la cassazione non rivaluta il merito probatorio ma verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione, che deve essere censurata nella sua interezza e non per frammenti isolati.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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