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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25292/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un macchinario per la lavorazione del legno, effettuato nel 2006 tramite una società intermediaria estera. L'acquirente sosteneva di aver contratto solo con l'intermediaria e non con la società che aveva emesso la fattura e poi ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma residua del prezzo. Dopo aver contestato vizi e difetti del macchinario e aver promosso un accertamento tecnico preventivo, l'acquirente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l'inesistenza del credito e l'assenza di rapporti contrattuali con la società opposta. In appello la decisione di primo grado veniva riformata solo parzialmente: veniva revocato il decreto, ma veniva comunque condannata l'opponente al pagamento di una somma minore, con accessori. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) falsa applicazione delle norme sul mandato con rappresentanza e sulle presunzioni, per avere la corte territoriale ritenuto sussistente un mandato e una contemplatio domini tacita; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui documenti di causa, lettera di vettura CMR e risultanze dell'ATP; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, pagamento che l'opponente aveva effettuato nelle more.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quarto motivo, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda restitutoria proposta in appello. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la doglianza investisse in realtà la ricostruzione complessiva operata dal giudice di merito e non evidenziasse un vero vizio di motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità; quanto al terzo motivo, ha inoltre rilevato la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. e comunque la mancata indicazione di un fatto storico decisivo omesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    mancanza, ovvero mera apparenza, della motivazione

    il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve risultare dalla sentenza in sé considerata, senza confronto con atti o argomenti estranei al testo della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza e per l'omessa pronuncia

  • art. 1704 c.c.

    richiamato quale norma asseritamente mal applicata in tema di mandato con rappresentanza

  • artt. 1388 ss. c.c.

    richiamati in tema di rappresentanza e spendita del nome del rappresentato

  • art. 2729 c.c.

    la censura sulle presunzioni è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge deve essere specificamente argomentata indicando le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la norma

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    preclude il motivo ex art. 360, n. 5, quando la decisione d'appello conferma le ragioni di fatto della sentenza di primo grado, salvo dimostrazione contraria

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte; l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione comporta cassazione

  • d.lgs. 231/2002

    richiamato quale base degli accessori riconosciuti dalla Corte territoriale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • Cass., Sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053

    richiamata sul principio per cui il vizio motivazionale deve emergere dalla sentenza e non da un confronto con elementi esterni

  • Cass. 13 settembre 2022, n. 26853

    richiamata sul controllo di legittimità del ragionamento presuntivo del giudice di merito

  • Cass. 25 febbraio 2022, n. 6295

    richiamata sulla preclusione ex art. 348-ter c.p.c. in tema di ricorso per cassazione

  • Cass. 24 marzo 2022, n. 9684

    richiamata sul principio secondo cui la riforma della sentenza non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione delle somme pagate, occorrendo una specifica domanda

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente o mancante è configurabile solo quando la motivazione della sentenza sia oggettivamente inesistente o meramente apparente nel suo testo, non potendo il controllo di legittimità fondarsi sul confronto con atti di causa o con argomentazioni esterne alla decisione.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito: occorre indicare puntualmente quali affermazioni in diritto della sentenza siano in contrasto con la norma invocata e con la sua corretta interpretazione.
  • La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito è ammissibile in cassazione solo se evidenzia un vizio logico decisivo, non quando mira a ottenere una diversa lettura degli indizi o una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non è sufficiente prospettare documenti o circostanze già esaminate dal giudice di merito, né lamentare una diversa ponderazione delle prove.
  • Quando la sentenza di appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado e il soccombente abbia pagato somme in esecuzione provvisoria, la parte che chiede la restituzione di quanto non dovuto deve formulare apposita domanda, sulla quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi espressamente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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