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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28519/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per l'omicidio di Aloisio Cataldo. Marincola contesta omissione di esame di specifico motivo e un "errore di fatto"/errore percettivo della Corte nel ritenere che dichiarazioni di collaboratori (Vrenna, Acri, Oliverio) e conversazioni registrate costituiscano un rafforzamento probatorio sufficiente per individuare i mandanti (Marincola e Farao Silvio). Reitera tali censure con motivi aggiunti, sostenendo che si tratta di valutazione errata e non considerazione dovuta di prove favorevoli alla difesa (presunta presenza nascosta in Sila, discrepanze tra dichiarazioni). Rispoli propone quattro motivi: (1) errore di fatto nella valutazione della credibilità del collaboratore De Castro, con specifico riferimento alla non corrispondenza tecnica sul calibro dell'arma; (2) errore nella tempistica del ritrovamento dell'arma non riscontrata dai tabulati telefonici; (3) discrepanza tra autovettura descritta da De Castro (BMW) e Fiat Punto risultante dagli accertamenti; (4) mancata corrispondenza delle impronte digitali sugli oggetti rinvenuti. In sostanza entrambi chiedono riconsiderazione degli elementi probatori e della credibilità di dichiaranti e riscontri tecnici.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ritiene che le doglianze attengano a nuove valutazioni di merito (errore di giudizio) e non a un errore di fatto percettivo immediatamente rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ricorda i criteri per l'errore di fatto (svista percettiva oggettivamente immediata, decisività sull'esito) e rileva che i ricorrenti chiedono un riesame della valutazione delle prove (dichiarazioni dei collaboratori, accertamenti balistici, tabulati, ricostruzione delle traiettorie, impronte), materia non sindacabile con il rimedio straordinario invocato. Confermata la correttezza della motivazione della Corte d'assise d'appello e della valutazione di legittimità; i ricorsi sono quindi respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa (come indicato nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    L'istituto dell'errore di fatto invocato dai ricorrenti è delimitato a svisti percettivi immediatamente verificabili; non consente il riesame valutativo della prova o la riconsiderazione della credibilità dei testimoni. La Corte lo applica restringendone l'ambito ai soli casi in cui l'errore sia evidente e decisivo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per il principio che nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso possono essere enunziati nei limiti indispensabili, con la conseguenza che l'assenza di riproduzione analitica di ogni argomento non implica automaticamente mancata lettura.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione dell'ammissione di nuovi collaboratori o delle risultanze emergenti in appello; la Corte segnala che la rinnovata valutazione dei collaboratori è questione di merito non sanabile con l'art. 625-bis se non configurabile come svista percettiva.

Massime di principio

  • Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi immediatamente verificabili (svista, equivoco nella lettura degli atti) e non consente il riesame della valutazione delle prove o della credibilità testimoniale.
  • Quando si impugna una sentenza per presunto "errore di fatto", è essenziale dimostrare un errore di lettura/omissione oggettivo e non già contestare la ponderazione o l'attendibilità attribuita dai giudici di merito; occorre indicare precisamente dove la Corte ha omesso di leggere o ha travisato un atto in modo inequivocabile.
  • Per contestare la credibilità di collaboratori di giustizia in sede di legittimità bisogna mostrare discrepanze documentali o materiali (es. tabulati, esiti balistici, referti forensi, registrazioni) che producano un conflitto oggettivo e decisivo con la loro versione, non una semplice divergenza valutativa.
  • Le censure che richiedono una nuova valutazione tecnica (ricostruzione traiettorie, calibro, corrispondenza veicolo, impronte) devono essere sollevate nei gradi di merito con consulenze e mezzi probatori specifici; in Cassazione tali questioni sono sindacabili solo se si dimostra un errore percettivo manifesto nella motivazione.
  • In fase difensiva, per massimizzare la possibilità di successo con rimedi straordinari, bisogna concentrare le doglianze su omissioni o svisti formali/percettivi della motivazione (citando passi precisi e dimostrabili) e allegare documenti che rendano immediatamente visibile l'errore nella lettura degli atti.

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