Cassazione Penale, Sentenza n. 10961/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in seguito a incidente di esecuzione proposto dal Procuratore generale, ha rideterminato la pena dell'isolamento diurno da dieci a diciassette mesi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 72 e 80 c.p.), sostenendo che l'aumento si fondava sulla data del reato (01/05/1982) e che alla suddetta data non vi erano condanne in corso né espiazione; inoltre sosteneva di aver già di fatto scontato l'isolamento perché collocato in area penitenziaria riservata dal 2004 e in auto-isolamento dal 2013.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena dell'isolamento diurno sulla base del cumulo calcolato rispetto alle pene residue esistenti alla data del reato del 01/05/1982, essendovi allora ancora pene concorrenti superiori a cinque anni. La Corte ha inoltre escluso la fungibilità tra l'isolamento diurno (sanzione penale) e misure/condizioni detentive di carattere cautelare o di sicurezza (area riservata, auto-isolamento), richiamando giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina del cumulo e conseguenze sul calcolo della pena, contestualizzato con l'art. 80; la Corte ha ritenuto che la deduzione del ricorrente non comportasse violazione della norma.
Applicato per il cumulo delle pene: il cumulo va operato in relazione alle pene residue che dovevano essere scontate alla data del reato per cui è intervenuta l'ultima sentenza irrevocabile (01/05/1982 nel caso di specie).
art. 657 codice di procedura penale
Utilizzato nel ragionamento relativo alla non fungibilità tra diversi istituti di custodia e la pena dell'isolamento diurno ai fini del computo/riconoscimento di periodo scontato; la Corte ha ritenuto che periodi di custodia cautelare in regime di sorveglianza non siano assimilabili all'isolamento diurno sanzionatorio.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che consente l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Per il calcolo del cumulo di pene ai fini di misure accessorie (es. aumento dell'isolamento diurno) occorre considerare le pene residue alla data in cui è stato commesso il reato per il quale è intervenuta l'ultima sentenza definitiva.
- L'isolamento diurno è una sanzione penale autonoma e non è automaticamente compensabile con periodi di custodia cautelare, sorveglianza speciale o permanenze in aree penitenziarie a regime particolare.
- La mera collocazione del detenuto in un'area riservata o il cosiddetto 'auto-isolamento' non equivalgono allo sconto dell'isolamento diurno inflitto con sentenza definitiva.
- I ricorsi che ripropongono argomentazioni contrarie a orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (qui richiamati: Sez. 1, Mezzasalma; Amante) rischiano l'inammissibilità; è importante fondare le censure su elementi di diritto non chiaramente già risolti in precedenza.
- In sede di esecuzione, le valutazioni sull'applicabilità o sulla misura delle pene accessorie seguono il principio della verifica delle condizioni esistenti alla data rilevante (data del fatto per l'ultima sentenza irrevocabile) e non alla data successiva di esecuzione o di cambiamento delle condizioni carcerarie.
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