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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35654/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 30 aprile 2026 con cui il Tribunale di Milano, decidendo sul riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., aveva confermato l’ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione illecita di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, misura successivamente affievolita dal GIP. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge processuale e nullità dell’ordinanza cautelare per mancata celebrazione dell’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. Ha sostenuto che la deroga all’interrogatorio preventivo per esigenze cautelari di recidivanza operi soltanto quando il reato oggetto dell’addebito rientri tra quelli indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o nelle altre categorie previste dalla norma; poiché l’addebito riguardava una violazione non aggravata dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, non ricorrerebbero i presupposti derogatori. Il ricorrente ha inoltre rilevato che il provvedimento applicativo valorizzava il solo pericolo di recidivanza, non quelli di fuga o di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha chiarito che la deroga all’interrogatorio preventivo, quando si fonda sull’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., va valutata in relazione ai reati che l’indagato potrebbe commettere, e non al reato per cui si procede. Ha quindi respinto la censura fondata sull’opposta interpretazione. Ha inoltre ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale sulla prognosi di recidivanza: erano stati considerati i contatti dell’indagato con persone coinvolte nel narcotraffico di rilevante spessore, una precedente condanna per reati in materia di stupefacenti aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e un successivo arresto, dopo i fatti oggetto del procedimento, per la detenzione flagrante di 135 kg e 99 kg di hashish. La contestazione del ricorrente, limitata alla mancata contestazione cautelare dell’aggravante in un altro procedimento, è stata giudicata generica e inidonea a scalfire il complessivo ragionamento prognostico. La Corte ha infine ribadito che in cassazione non è consentita una diversa valutazione dei fatti e degli elementi di merito, salvo denuncia di violazione di legge o manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    Il presupposto che autorizza la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo, dunque, è quello della prognosi di commissione di uno dei delitti considerati nella citata elencazione.

    La deroga all’interrogatorio preventivo, in presenza dell’esigenza cautelare di prevenire la reiterazione, dipende dalla prognosi che l’indagato possa commettere uno dei delitti indicati dalla norma, non dalla qualificazione del reato oggetto dell’addebito cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Secondo l'autorevole interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte «la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen., prevista per il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. "in relazione" ad uno dei delitti indicati agli artt. 407, comma 2, lett. a), o 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, è determinata avendo riguardo non ai reati per i quali si procede, ma ai reati che l'indagato potrebbe commettere».

    Il pericolo di reiterazione rileva ai fini della deroga quando la prognosi riguarda la commissione futura di uno dei delitti indicati dalla disposizione, anche se diverso dal reato per cui si procede.

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    Altrettanto condivisibilmente, le Sezioni unite osservano che «questa interpretazione della norma non dà luogo ad una ipotesi di non consentita analogia in malam partem. Non si tratta dell'ampliamento per via interpretativa della fattispecie a casi non espressamente previsti, bensì della scelta, tra i possibili significati della norma, di quello che trova nel testo di quest'ultima le ragioni della sua interpretazione più convincente ai casi che essa disciplina».

    Il richiamo ai delitti dell’art. 407, comma 2, lett. a), individua la categoria di reati che possono formare oggetto della prognosi di recidivanza richiesta per la deroga; tale lettura è ricondotta a uno dei significati consentiti dal testo, non a un’estensione analogica in malam partem.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    D'altra parte, la mancata celebrazione del c.d. interrogatorio preventivo, nei casi in cui esso è prescritto, determina una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata celebrazione dell’interrogatorio preventivo comporta una nullità a regime intermedio quando l’interrogatorio era dovuto.

  • art. 309 c.p.p.

    Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, provvedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Bziz Abdelahk dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.

    La norma è richiamata quale base del procedimento di riesame con cui il Tribunale ha confermato la misura cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui - nel caso del ricorrente - è formulabile una prognosi di recidivanza in ordine alla violazione dell'art.73 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo Testo unico.

    La prognosi cautelare può riferirsi alla commissione di ulteriori episodi di detenzione di stupefacenti, valutando gli elementi concreti relativi ai precedenti e ai contatti dell’indagato.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui - nel caso del ricorrente - è formulabile una prognosi di recidivanza in ordine alla violazione dell'art.73 d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo Testo unico.

    La Corte considera la precedente condanna per violazioni degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 tra gli elementi fattuali utilizzabili per motivare la prognosi di recidivanza.

Massime di principio

  • La deroga all’interrogatorio preventivo fondata sull’esigenza cautelare di prevenire la reiterazione si riferisce alla prognosi di commissione futura di uno dei delitti indicati dalla legge, non necessariamente al reato oggetto dell’addebito cautelare.
  • L’applicazione della deroga all’interrogatorio preventivo deve essere sorretta da motivazione del giudice sulla sussistenza dei relativi presupposti: non è sufficiente la prospettazione unilaterale del pubblico ministero. La motivazione è sindacabile nell’impugnazione cautelare.
  • La mancata celebrazione dell’interrogatorio preventivo, quando prescritto, determina una nullità a regime intermedio, deducibile anche per la prima volta nel giudizio di riesame.
  • Nel ricorso per cassazione in materia cautelare, la contestazione della prognosi di recidivanza è ammissibile se denuncia una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente chiedere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi considerati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale

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