Cassazione Penale, Ordinanza n. 29946/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. I fatti emergono dal richiamo alla decisione di merito: durante un intervento delle forze dell'ordine, l'imputato avrebbe tenuto una condotta omissiva, consistita nel non collaborare tempestivamente all'atto di servizio, tanto da ostacolare o intralciare il compimento dell'intervento; solo dopo l'arrivo di un'altra pattuglia avrebbe acconsentito a legare i cani presenti. Il reato contestato è quello di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo il ricorrente deduceva, in sostanza, una diversa lettura delle dichiarazioni del teste indicato in sentenza, mirando a contestare la ricostruzione probatoria e la qualificazione della condotta come penalmente rilevante. Con il secondo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurando la valutazione di merito che aveva valorizzato i precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che la censura sul primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, mentre la motivazione della Corte territoriale era immune da vizi logici o giuridici nel ritenere la condotta omissiva idonea a integrare la resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche da una condotta omissiva, purché sia percepibile come volta a impedire, intralciare o compromettere, anche solo temporaneamente o parzialmente, il compimento dell'atto di ufficio o di servizio.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti della non manifesta illogicità della motivazione; è legittimo valorizzare i precedenti penali dell'imputato come elemento ostativo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere la non colpevolezza del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così la sanzione economica.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta, anche omissiva, che si traduca in un comportamento percepibile dall'operante e idoneo a impedire, ostacolare o compromettere, anche solo in parte e temporaneamente, l'atto di ufficio o di servizio.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da una ricostruzione fattuale coerente e da una motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, potendo i precedenti penali dell'imputato costituire valido elemento ostativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non risulti che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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