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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27544/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più condanne definitive per reati contro il patrimonio. Sosteneva, in sintesi, che i fatti fossero avvinti da un medesimo disegno criminoso, poiché sin dalla prima estorsione egli avrebbe aderito al programma del clan dei Casalesi, orientato alla commissione di estorsioni ai danni degli operatori economici del territorio, e avrebbe sempre agito sfruttando il prestigio criminale derivante da tale appartenenza o vicinanza. La doglianza contestava la valorizzazione della distanza temporale tra i fatti e denunciava vizi motivazionali dell'ordinanza, chiedendo una lettura alternativa delle sentenze in esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà mere doglianze di fatto, critiche generiche e comunque manifestamente infondate. Ha ritenuto corretto il giudizio del giudice dell'esecuzione secondo cui la rilevante distanza temporale tra i reati, commessi a distanza di circa dodici anni, costituisse un serio indice ostativo al riconoscimento della continuazione, in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare che, già al tempo del primo reato, il condannato avesse programmato anche i fatti successivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    La continuazione richiede un unico disegno criminoso, programmato almeno nelle linee generali già al momento della prima condotta; non è sufficiente una generica contiguità con un programma associativo o il mero richiamo al prestigio criminale sfruttato nel tempo.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale base per la valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla continuazione tra reati, la distanza temporale particolarmente ampia tra i fatti costituisce un indice probatorio rilevante e può fungere da limite logico al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, specie quando manchino elementi concreti di programmazione originaria.
  • Per riconoscere la continuazione non basta allegare una generica adesione a un contesto associativo o la stabile disponibilità del vantaggio criminale derivante da un sodalizio: occorre la prova di una deliberazione di fondo, esistente già al momento iniziale, che comprenda almeno le linee generali delle future condotte.
  • Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del compendio fattuale o in critiche assertive e non specifiche alla motivazione del provvedimento impugnato non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • La mera invocazione del medesimo programma criminale di un'associazione non equivale, di per sé, alla programmazione unitaria dei singoli reati-scopo ai fini dell'art. 81, secondo comma, c.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento alla Cassa delle ammende della somma ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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