Cassazione Penale, Sentenza n. 9430/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo (17/08/2021) che, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a ciascuno degli imputati la pena di 10 mesi e 20 giorni per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. Il PG ha dedotto l'illegalità della pena sostenendo che il giudice aveva erroneamente qualificato il fatto ai sensi del comma 1 invece che del comma 2 dell'art. 497-bis (fattispecie autonoma con pena minima maggiore — anni 2 e mesi 8 — per il caso in cui l'agente abbia contribuito alla contraffazione, anche fornendo la propria fotografia). Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione, V Sezione Penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la L. 23 giugno 2017, n. 103 e l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limitano i motivi di cassazione nelle sentenze di applicazione della pena concordata, consentendo l'impugnazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo se si tratta di errore manifesto (immediato e senza margini di opinabilità). Nel caso di specie la distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 497-bis richiede valutazioni di fatto circa il contributo degli imputati alla falsificazione; la presenza della fotografia dell'indagato sul documento falso non determina automaticamente l'applicazione del comma 2. Pertanto la qualificazione operata dal giudice di merito non è configurabile come errore manifesto e il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
entrata in vigore 3 agosto 2017
Ha ristretto i motivi di ricorso in Cassazione per le sentenze di applicazione della pena concordata, introducendo limiti (tra cui il motivo per erronea qualificazione giuridica solo se manifestamente errata).
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o misura di sicurezza, errata qualificazione giuridica) e limita l'impugnazione per errata qualificazione ai casi di errore manifesto.
art. 497-bis, commi 1 e 2, c.p.
Comma 1 punisce il semplice possesso/uso di documento falso; il comma 2 è fattispecie autonoma con aumento della pena quando l'agente ha contributo alla contraffazione (anche fornendo la propria fotografia). L'accertamento dell'applicabilità del comma 2 richiede valutazioni probatorie sul concreto contributo alla falsificazione.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), procedimento per cui sono previste specifiche limitazioni impugnatorie in Cassazione.
Cassazione, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 (Rv. 281116)
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Stabilisce che l'erronea qualificazione giuridica dedotta in cassazione nei casi di applicazione della pena concordata è ammissibile solo se l'errore è manifesto (immediato e senza margini di opinabilità).
Cassazione, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018
Ha precisato che il fatto che un documento contraffatto riporti la foto dell'indagato non comporta automaticamente l'applicazione del comma 2 dell'art. 497-bis; l'accertamento richiede valutazione probatoria del possibile concorso nella falsificazione.
Massime di principio
- Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) la Cassazione può sindacare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto, ossia evidente senza margini di opinabilità.
- La distinzione tra art. 497-bis comma 1 e comma 2 è, di norma, una valutazione di fatto: per affermare il comma 2 occorre dimostrare il contributo alla falsificazione (anche mediante prove che attestino il ruolo attivo dell'agente).
- La mera presenza della fotografia dell'imputato su un documento contraffatto non è di per sé prova sufficiente che l'imputato abbia partecipato alla falsificazione; il giudice di merito deve valutare il complesso probatorio.
- Se si intende contestare in Cassazione una qualificazione ritenuta errata in sede di patteggiamento, è necessario dimostrare che l'errore è palese e non frutto di normale sindacato di merito; altrimenti il ricorso sarà inammissibile.
- Il pubblico ministero che ritenga la pena applicata inferiore al minimo edittale per effetto di una qualificazione diversa dovrebbe raccogliere e indicare elementi di prova molto netti sul contributo all'atto di falsificazione, per poter trasformare la censura in un errore manifesto rilevabile in Cassazione.
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