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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9430/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo (17/08/2021) che, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a ciascuno degli imputati la pena di 10 mesi e 20 giorni per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. Il PG ha dedotto l'illegalità della pena sostenendo che il giudice aveva erroneamente qualificato il fatto ai sensi del comma 1 invece che del comma 2 dell'art. 497-bis (fattispecie autonoma con pena minima maggiore — anni 2 e mesi 8 — per il caso in cui l'agente abbia contribuito alla contraffazione, anche fornendo la propria fotografia). Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione, V Sezione Penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la L. 23 giugno 2017, n. 103 e l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limitano i motivi di cassazione nelle sentenze di applicazione della pena concordata, consentendo l'impugnazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo se si tratta di errore manifesto (immediato e senza margini di opinabilità). Nel caso di specie la distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 497-bis richiede valutazioni di fatto circa il contributo degli imputati alla falsificazione; la presenza della fotografia dell'indagato sul documento falso non determina automaticamente l'applicazione del comma 2. Pertanto la qualificazione operata dal giudice di merito non è configurabile come errore manifesto e il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    entrata in vigore 3 agosto 2017

    Ha ristretto i motivi di ricorso in Cassazione per le sentenze di applicazione della pena concordata, introducendo limiti (tra cui il motivo per erronea qualificazione giuridica solo se manifestamente errata).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o misura di sicurezza, errata qualificazione giuridica) e limita l'impugnazione per errata qualificazione ai casi di errore manifesto.

  • art. 497-bis c.p.

    art. 497-bis, commi 1 e 2, c.p.

    Comma 1 punisce il semplice possesso/uso di documento falso; il comma 2 è fattispecie autonoma con aumento della pena quando l'agente ha contributo alla contraffazione (anche fornendo la propria fotografia). L'accertamento dell'applicabilità del comma 2 richiede valutazioni probatorie sul concreto contributo alla falsificazione.

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), procedimento per cui sono previste specifiche limitazioni impugnatorie in Cassazione.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 (Rv. 281116)

    Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021

    Stabilisce che l'erronea qualificazione giuridica dedotta in cassazione nei casi di applicazione della pena concordata è ammissibile solo se l'errore è manifesto (immediato e senza margini di opinabilità).

  • Cassazione, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018

    Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018

    Ha precisato che il fatto che un documento contraffatto riporti la foto dell'indagato non comporta automaticamente l'applicazione del comma 2 dell'art. 497-bis; l'accertamento richiede valutazione probatoria del possibile concorso nella falsificazione.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) la Cassazione può sindacare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto, ossia evidente senza margini di opinabilità.
  • La distinzione tra art. 497-bis comma 1 e comma 2 è, di norma, una valutazione di fatto: per affermare il comma 2 occorre dimostrare il contributo alla falsificazione (anche mediante prove che attestino il ruolo attivo dell'agente).
  • La mera presenza della fotografia dell'imputato su un documento contraffatto non è di per sé prova sufficiente che l'imputato abbia partecipato alla falsificazione; il giudice di merito deve valutare il complesso probatorio.
  • Se si intende contestare in Cassazione una qualificazione ritenuta errata in sede di patteggiamento, è necessario dimostrare che l'errore è palese e non frutto di normale sindacato di merito; altrimenti il ricorso sarà inammissibile.
  • Il pubblico ministero che ritenga la pena applicata inferiore al minimo edittale per effetto di una qualificazione diversa dovrebbe raccogliere e indicare elementi di prova molto netti sul contributo all'atto di falsificazione, per poter trasformare la censura in un errore manifesto rilevabile in Cassazione.

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