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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35380/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto aggravato. Ha dedotto, da un lato, carenza di motivazione sulla censura formulata in appello relativa al mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa; dall'altro, vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la corte territoriale aveva valorizzato il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza, riconoscimento utilizzabile come prova atipica, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato in modo non illogico con l'assenza di resipiscenza e di elementi positivi da valorizzare.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, se non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito motivi logicamente l'assenza di elementi positivi da valorizzare e la mancanza di resipiscenza dell'imputato.

  • art. 192 c.p.p.

    La decisione richiama il principio di libera valutazione della prova da parte del giudice di merito anche sulla base di elementi probatori atipici, purché sorretti da adeguata credibilità e logicità della ricostruzione.

Massime di principio

  • L'individuazione di un soggetto mediante la visione di immagini di videosorveglianza da parte della polizia giudiziaria può costituire prova atipica utilizzabile dal giudice di merito, senza necessità che il giudice esamini necessariamente in via diretta i fotogrammi, ove la deposizione dell'operatore sia ritenuta attendibile.
  • Il riconoscimento fotografico o video eseguito dalla polizia giudiziaria non vale per la sua mera forma, ma per la credibilità della dichiarazione di chi afferma di avere identificato con certezza la persona ripresa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, dell'assenza di resipiscenza e della mancanza di circostanze positive apprezzabili a favore dell'imputato.
  • Nel giudizio di legittimità, motivi che si limitano a contestare la valutazione di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici possono essere dichiarati manifestamente infondati e condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, l'art. 616 c.p.p. impone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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