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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15641/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto con strappo, già confermata in appello, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per furto con strappo. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, un vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto-reato al ricorrente e, dall'altro, la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre reputato manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, poiché la motivazione di merito aveva già spiegato la sussistenza, nel caso concreto, del requisito sostanziale della più accentuata pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La fattispecie è richiamata solo come delitto di furto con strappo; dal testo non emergono ulteriori sviluppi interpretativi sulla norma.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva non è stata esclusa perché, secondo la motivazione del giudice di merito richiamata dalla Cassazione, nel caso concreto era integrato il requisito sostanziale della più accentuata pericolosità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o reiterativo: è necessario indicare puntualmente le lacune o le incongruenze della sentenza impugnata.
  • La doglianza relativa alla recidiva è infondata quando la motivazione di merito abbia accertato in concreto la maggiore pericolosità del soggetto, requisito sostanziale idoneo a giustificare la relativa valutazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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