Cassazione Penale, Ordinanza n. 00602/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) e aveva ridotto la pena per un episodio di furto di un decespugliatore custodito dalle persone offese in una pertinenza dell'abitazione. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità e contestando la qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione: secondo la difesa, il magazzino in cui era riposto l'attrezzo era lontano dall'abitazione e aveva la porta spalancata, elementi che avrebbero escluso la sussistenza della pertinenza di privata dimora. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse priva di autosufficienza, poiché il ricorrente aveva affermato apoditticamente che il magazzino fosse lontano dall'abitazione senza indicare gli specifici elementi probatori su cui tale dato si fondava, impedendo così il controllo di decisività del preteso travisamento. Ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione del fatto come furto in abitazione, ribadendo che può integrare l'art. 624-bis c.p. anche la sottrazione commessa introducendosi in un locale pertinenziale dell'abitazione, non essendo necessaria la contiguità fisica e non incidendo, di per sé, il fatto che la porta di accesso fosse aperta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
specifica indicazione degli "altri atti del processo"
La deduzione del vizio di motivazione richiede l'indicazione puntuale degli atti processuali rilevanti, in modo da consentire alla Corte di legittimità il controllo senza dover esaminare integralmente il fascicolo.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato con l'art. 591 c.p.p. per fondare l'inammissibilità quando il ricorso non è autosufficiente e non consente il controllo delle doglianze.
È la base normativa dell'inammissibilità del ricorso che non rispetti i requisiti di ammissibilità, anche per difetto di autosufficienza.
Integra il furto in abitazione la condotta di chi si impossessa di beni introducendosi in un locale che costituisca pertinenza di privata dimora, anche se il locale non è contiguo fisicamente all'abitazione principale, purché sia funzionalmente asservito a essa in modo durevole.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo specifico gli atti e gli elementi probatori su cui fonda la critica; una mera allegazione assertiva non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità.
- Ai fini del furto in abitazione, la nozione di pertinenza di privata dimora comprende i locali funzionalmente asserviti all'abitazione e destinati stabilmente al suo servizio o ornamento; non è necessaria la contiguità materiale con l'immobile principale.
- La circostanza che il locale pertinenziale sia lasciato aperto non esclude, di per sé, la destinazione del luogo a pertinenza di privata dimora e non impedisce la qualificazione del fatto come furto in abitazione.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a una rivalutazione integrale del compendio probatorio mediante una censura generica sul travisamento dei fatti, essendo necessario che la decisività dell'errore sia specificamente prospettata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00477/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00483/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00516/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00531/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00538/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00539/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →