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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6375 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Produzione delle copie fotostatiche -Disconoscimento di conformità - Preclusione alla utilizzabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della conformità di copie fotostatiche o fotografiche alle scritture originali prodotte in giudizio: il ricorrente ha invocato gli effetti preclusivi del disconoscimento per impedire l'utilizzabilità della copia come prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il disconoscimento della conformità previsto dall'art. 2719 c.c. non comporta gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata secondo l'art. 215 c.p.c.: mentre quest'ultimo, se non segue la verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura privata, il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Conseguentemente la produzione in giudizio della copia obbliga la parte contro cui è prodotta a prendere posizione sulla conformità, ma non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, che il giudice può comunque valutare e apprezzare nel suo valore probatorio.

Norme richiamate

  • c.p.c. art. 215

    Lo schema del disconoscimento della scrittura privata: il mancato esperimento della verificazione (accertamento tecnico o giuramento) può determinare la preclusione all'utilizzabilità della scrittura privata come prova.

  • c.c. art. 2719

    Il disconoscimento della conformità di una copia alla scrittura originale non ha automaticamente l'effetto di rendere inutilizzabile la copia; il giudice può accertare la conformità anche con altri mezzi di prova, comprese presunzioni e valutazioni proprie.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche ai sensi dell'art. 2719 c.c. non annulla automaticamente la rilevanza probatoria della copia: il giudice può valutare la prova con altri elementi e presunzioni.
  • La differenza tra art. 215 c.p.c. e art. 2719 c.c. è cruciale: il primo può comportare la preclusione dell'utilizzabilità della scrittura privata in mancanza di verificazione, il secondo no.
  • La produzione in giudizio di una copia impegna la parte contro cui è prodotta a dichiarare se la copia è conforme all'originale, ma non vincola il giudice a ritenere la copia inefficace in presenza di disconoscimento.
  • In situazioni simili, chi contesta la conformità dovrebbe valutare tempestivamente l'istanza di verificazione dell'originale o proporre mezzi probatori alternativi; chi produce copie dovrebbe conservare e, se possibile, esibire l'originale o fornire elementi che possano rafforzare la presunzione di conformità.
  • Il giudice ha discrezionalità nella valutazione del valore probatorio delle copie e può ricorrere a presunzioni, confronti documentali, consulenze tecniche o altri mezzi per accertare la conformità.

Testo integrale

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