Cassazione Penale, Ordinanza n. 22720/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, esclusa l'aggravante della destrezza, aveva solo rideterminato la pena confermando nel resto la responsabilità per furto. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contestando l'affidabilità del riconoscimento come autore del reato e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo lamentava l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale/lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il danno complessivo, pari a 220 euro, dovesse ritenersi di scarsa rilevanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e, comunque, volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità in assenza di vizi logici apparenti della motivazione. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché il danno di 220 euro non può qualificarsi irrisorio o lievissimo ai fini dell'attenuante invocata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'udienza di legittimità non partecipata rende irrilevante la dichiarazione di astensione del difensore.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логico, senza poter riesaminare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale/lieve entità presuppone un pregiudizio economicamente lievissimo, pressoché irrisorio, valutato anche in rapporto agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio; la censura deve individuare un vizio effettivo della motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio; un danno di 220 euro non è, di regola, sufficiente a integrarla.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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