Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24474/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Veneto n.656/2021 che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla SO.RI.MA. s.r.l., la quale aveva ottenuto l'annullamento degli avvisi di pagamento TARI (anni 2017-2019) emessi da Veritas per aree portuali del porto di Chioggia (Terminal Val da Rio). Veritas deduce nove motivi: 1) la formale istituzione dell'Autorità Portuale non avrebbe comportato automatica operatività e quindi residuerebbe la potestà impositiva comunale; 2) vizio di motivazione circa la delimitazione territoriale della portualità (frase citata "la zona territoriale nel quale viene esercitata l'attività della portualità" perimetrata dalla "cinta Doganale"); 3) errata applicazione dell'art.1, comma 642, legge 147/2013 sulla "suscettibilità" delle aree a produrre rifiuti; 4) vizio di motivazione circa la documentazione sulla natura dei rifiuti (urbani vs speciali); 5) violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata valutazione dell'assenza di dichiarazione della contribuente; 6) gli avvisi di pagamento non sarebbero atti impositivi autonomamente impugnabili; 7) e 8) mancata pronuncia su questioni relative alla quota fissa del tributo e alla addizionale provinciale; 9) omessa integrazione del contraddittorio chiamando Comune di Chioggia e Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana). Il tema preliminare centrale era l'eventuale vizio di contraddittorio in appello per la mancata evocazione del Comune di Chioggia e della Provincia/Città Metropolitana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il nono motivo e ha ritenuto che, posto che il merito della pretesa impositiva riguarda la permanenza della potestà impositiva del Comune di Chioggia, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio processuale in appello tra ente impositore (Comune) e concessionario della riscossione (Veritas), essendo il Comune parte del giudizio di primo grado ma non evocato in appello. Pertanto la Corte ha accolto in parte il ricorso (solo sul punto dell'integrazione del contraddittorio), ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado del Veneto in diversa composizione, con ordine di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Chioggia e di riesaminare la vicenda, liquidando anche le spese di questo giudizio di legittimità. Gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • legge n. 84/1994

    Richiamata in relazione alla istituzione/competenza delle Autorità portuali; la Corte prende atto della questione dell'operatività dell'Autorità ma non decide sul merito, rimandando la valutazione al giudice del rinvio

  • d.lgs. n. 186/2016

    Modifiche richiamate in raccordo con la legge sulle Autorità portuali; citato nel motivo che contestava l'automatica operatività delle Autorità dopo la formalizzazione

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento normativo dei motivi di cassazione invocati (vizi di motivazione, violazione di legge, etc.); la Corte ha valutato i profili preliminari e procedurali ex art.360 e ha assorbito i motivi non decisivi

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61

    Norme sul processo tributario e motivazione delle decisioni; richiamate nei motivi relativi a presunta motivazione 'inintelligibile' della CTR

  • art. 132 c.p.c., secondo comma, n.4

    Regole sulla motivazione delle sentenze civili, richiamata per criticare la chiarezza della motivazione della CTR

  • 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamata in relazione ai profili di motivazione delle decisioni, come parametro di correttezza motivazionale

  • legge 147/2013, art.1 comma 642

    Richiamata nella censura sulla "suscettibilità" delle aree di produrre rifiuti quale presupposto dell'imposizione TARI; la Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto, rimandando la valutazione

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per la presunta violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunziato; la Corte ha ritenuto detti profili assorbiti dall'esito del motivo sul contraddittorio

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla autonoma impugnabilità degli atti impositivi; questione rimessa al giudice del rinvio

  • d.lgs. n. 112/1999, art. 39

    Stabilisce la facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore per esonerarsi dalle conseguenze della lite; la Corte richiamata la giurisprudenza che ne chiarisce la portata (chiamata facoltativa, non sempre necessaria)

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 53 comma 2

    Richiamato nei principi processuali su pluralità di parti nel processo tributario; la Corte ha ricordato la distinzione tra cause scindibili e inscindibili e la regola sull'integrazione del contraddittorio

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n.16412/2007

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui il contribuente può impugnare atti del concessionario o dell'ente impositore indifferentemente e non sussiste sempre litisconsorzio necessario; utile a valutare quando il giudice debba integrare il contraddittorio

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n.7514/2022

    Conferma e aggiorna l'orientamento sulle controversie contro il concessionario della riscossione: la parte può agire indifferentemente contro concessionario o ente, senza obbligo automatico di integrazione del contraddittorio

  • Cass. Sez. U., 30/04/2024, n.11676

    Richiamata per riaffermare la distinzione tra cause scindibili e la possibilità di non integrare il contraddittorio in appello se l'interesse delle parti del primo grado è venuto meno; tuttavia la Corte applica il principio per concludere che qui l'interesse del Comune permaneva

Massime di principio

  • Quando si impugnano atti emessi dal concessionario della riscossione (es. Veritas), il contribuente può agire indifferentemente contro il concessionario o contro l'ente impositore; non sempre è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio.
  • Se il merito della controversia riguarda la titolarità della potestà impositiva di un ente locale che era parte in primo grado, la mancata evocazione di quell'ente in appello può determinare l'obbligo di integrazione del contraddittorio e la cassazione per rinnovazione del giudizio.
  • Le questioni processuali preliminari (contraddittorio, litisconsorzio) possono assorbire altri motivi di merito: il giudice di legittimità può cassare solo per tale vizio senza decidere nel merito sulle altre censure.
  • Le contestazioni sulla operatività delle Autorità portuali e sulla qualificazione dei rifiuti (urbani vs speciali) sono valutazioni di merito che spettano al giudice di merito; la Cassazione si limita a orientare sul corretto assetto processuale e a rinviare.
  • Se una pretesa (es. addizionale provinciale) non è stata contestata e quindi è risultata definitiva in grado precedente, il giudice d'appello deve comunque considerare la sua eventuale incidenza sulla decisione e, se trascurata, può essere censurato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.