Cassazione Civile, Sentenza n. 24474/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Veneto n.656/2021 che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla SO.RI.MA. s.r.l., la quale aveva ottenuto l'annullamento degli avvisi di pagamento TARI (anni 2017-2019) emessi da Veritas per aree portuali del porto di Chioggia (Terminal Val da Rio). Veritas deduce nove motivi: 1) la formale istituzione dell'Autorità Portuale non avrebbe comportato automatica operatività e quindi residuerebbe la potestà impositiva comunale; 2) vizio di motivazione circa la delimitazione territoriale della portualità (frase citata "la zona territoriale nel quale viene esercitata l'attività della portualità" perimetrata dalla "cinta Doganale"); 3) errata applicazione dell'art.1, comma 642, legge 147/2013 sulla "suscettibilità" delle aree a produrre rifiuti; 4) vizio di motivazione circa la documentazione sulla natura dei rifiuti (urbani vs speciali); 5) violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata valutazione dell'assenza di dichiarazione della contribuente; 6) gli avvisi di pagamento non sarebbero atti impositivi autonomamente impugnabili; 7) e 8) mancata pronuncia su questioni relative alla quota fissa del tributo e alla addizionale provinciale; 9) omessa integrazione del contraddittorio chiamando Comune di Chioggia e Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana). Il tema preliminare centrale era l'eventuale vizio di contraddittorio in appello per la mancata evocazione del Comune di Chioggia e della Provincia/Città Metropolitana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il nono motivo e ha ritenuto che, posto che il merito della pretesa impositiva riguarda la permanenza della potestà impositiva del Comune di Chioggia, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio processuale in appello tra ente impositore (Comune) e concessionario della riscossione (Veritas), essendo il Comune parte del giudizio di primo grado ma non evocato in appello. Pertanto la Corte ha accolto in parte il ricorso (solo sul punto dell'integrazione del contraddittorio), ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado del Veneto in diversa composizione, con ordine di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Chioggia e di riesaminare la vicenda, liquidando anche le spese di questo giudizio di legittimità. Gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla istituzione/competenza delle Autorità portuali; la Corte prende atto della questione dell'operatività dell'Autorità ma non decide sul merito, rimandando la valutazione al giudice del rinvio
d.lgs. n. 186/2016
Modifiche richiamate in raccordo con la legge sulle Autorità portuali; citato nel motivo che contestava l'automatica operatività delle Autorità dopo la formalizzazione
Fondamento normativo dei motivi di cassazione invocati (vizi di motivazione, violazione di legge, etc.); la Corte ha valutato i profili preliminari e procedurali ex art.360 e ha assorbito i motivi non decisivi
d.lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61
Norme sul processo tributario e motivazione delle decisioni; richiamate nei motivi relativi a presunta motivazione 'inintelligibile' della CTR
art. 132 c.p.c., secondo comma, n.4
Regole sulla motivazione delle sentenze civili, richiamata per criticare la chiarezza della motivazione della CTR
Richiamata in relazione ai profili di motivazione delle decisioni, come parametro di correttezza motivazionale
legge 147/2013, art.1 comma 642
Richiamata nella censura sulla "suscettibilità" delle aree di produrre rifiuti quale presupposto dell'imposizione TARI; la Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto, rimandando la valutazione
Richiamato nei motivi per la presunta violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunziato; la Corte ha ritenuto detti profili assorbiti dall'esito del motivo sul contraddittorio
Richiamato in relazione alla autonoma impugnabilità degli atti impositivi; questione rimessa al giudice del rinvio
Stabilisce la facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore per esonerarsi dalle conseguenze della lite; la Corte richiamata la giurisprudenza che ne chiarisce la portata (chiamata facoltativa, non sempre necessaria)
d.lgs. n. 546/1992, art. 53 comma 2
Richiamato nei principi processuali su pluralità di parti nel processo tributario; la Corte ha ricordato la distinzione tra cause scindibili e inscindibili e la regola sull'integrazione del contraddittorio
Cass. Sezioni Unite, sentenza n.16412/2007
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui il contribuente può impugnare atti del concessionario o dell'ente impositore indifferentemente e non sussiste sempre litisconsorzio necessario; utile a valutare quando il giudice debba integrare il contraddittorio
Cass. Sezioni Unite, sentenza n.7514/2022
Conferma e aggiorna l'orientamento sulle controversie contro il concessionario della riscossione: la parte può agire indifferentemente contro concessionario o ente, senza obbligo automatico di integrazione del contraddittorio
Cass. Sez. U., 30/04/2024, n.11676
Richiamata per riaffermare la distinzione tra cause scindibili e la possibilità di non integrare il contraddittorio in appello se l'interesse delle parti del primo grado è venuto meno; tuttavia la Corte applica il principio per concludere che qui l'interesse del Comune permaneva
Massime di principio
- Quando si impugnano atti emessi dal concessionario della riscossione (es. Veritas), il contribuente può agire indifferentemente contro il concessionario o contro l'ente impositore; non sempre è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio.
- Se il merito della controversia riguarda la titolarità della potestà impositiva di un ente locale che era parte in primo grado, la mancata evocazione di quell'ente in appello può determinare l'obbligo di integrazione del contraddittorio e la cassazione per rinnovazione del giudizio.
- Le questioni processuali preliminari (contraddittorio, litisconsorzio) possono assorbire altri motivi di merito: il giudice di legittimità può cassare solo per tale vizio senza decidere nel merito sulle altre censure.
- Le contestazioni sulla operatività delle Autorità portuali e sulla qualificazione dei rifiuti (urbani vs speciali) sono valutazioni di merito che spettano al giudice di merito; la Cassazione si limita a orientare sul corretto assetto processuale e a rinviare.
- Se una pretesa (es. addizionale provinciale) non è stata contestata e quindi è risultata definitiva in grado precedente, il giudice d'appello deve comunque considerare la sua eventuale incidenza sulla decisione e, se trascurata, può essere censurato.
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