Cassazione Penale, Ordinanza n. 29818/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati già definiti con tre sentenze irrevocabili, tutti riferiti a estorsioni e, in una delle sentenze, anche a partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il Tribunale di Ancona aveva respinto l'istanza. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva quattro motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 671, comma 2, c.p.p. per mancata valorizzazione di un presunto novum, identificato in un manoscritto contabile del sodalizio; 2) vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione avrebbe escluso la continuazione tra alcuni reati nonostante la difesa sostenesse che in cognizione non vi fosse stato un effettivo esame del vincolo tra quei fatti; 3) vizio di motivazione sul valore probatorio del manoscritto contabile, ritenuto decisivo per dimostrare l'appartenenza al clan e la prosecuzione della partecipazione fino al 1999, così da connettere al reato associativo le estorsioni commesse tra il 2002 e il 2005; 4) vizio di motivazione per non aver esaminato separatamente la richiesta di continuazione tra i reati indicati nelle sentenze nn. 2 e 3. Con memoria successiva si insisteva per la trattazione in udienza partecipata e si ribadivano le censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di trattazione in camera di consiglio partecipata, perché non ammessa nel rito ex artt. 610 e 611, comma 1, c.p.p. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso: i motivi erano sostanzialmente riproduttivi dell'istanza già esaminata e miravano a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione completa e immune da vizi, e soprattutto che il ricorso non si confrontava con la preclusione derivante sia dal giudicato di cognizione sia dal precedente giudicato esecutivo su una analoga istanza di continuazione, già definita in altro giudizio e confermata dalla Cassazione. Il preteso novum non era specificamente descritto né idoneo a superare tali preclusioni, essendo insufficiente un singolo documento estrapolato dal complessivo materiale probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per escludere l'ammissibilità della trattazione in camera di consiglio partecipata nel rito adottato
richiamato per affermare che, nel procedimento camerale de plano, non è consentita la camera di consiglio partecipata richiesta dalla difesa
richiamato quale base normativa dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il ricorso sosteneva una sua violazione per mancata considerazione del novum
indicato come uno dei reati oggetto della prima sentenza definitiva richiamata nell'istanza
art. 3 Cost.
Massime di principio
- Nel giudizio esecutivo in tema di applicazione della continuazione, una decisione irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo oggetto nei limiti delle questioni effettivamente dedotte e decise; restano invece fuori dalla preclusione solo fatti nuovi o questioni giuridiche nuove, o elementi preesistenti non valutati nella precedente decisione.
- Un singolo documento non basta, di per sé, a superare il giudicato esecutivo se non è specificamente descritto nei suoi contenuti e non è dimostrato in modo puntuale che esso costituisca un reale elemento nuovo, autonomamente valutabile e decisivo.
- In cassazione è inammissibile una censura che si risolva nella mera richiesta di nuova valutazione di merito delle risultanze già esaminate dal giudice dell'esecuzione, quando il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione completa e logica.
- La preclusione del giudicato esecutivo opera per le questioni già dedotte e decise, non per quelle solo deducibili; tuttavia la parte che invoca un'eccezione alla preclusione deve indicare con precisione il contenuto del novum e il suo effettivo mancato esame nei precedenti giudizi.
Come è indicizzato
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