Sentenza del 11/05/2020 n. 8718 - Corte di Cassazione
TARSU - Categorie - Delibera giunta comunale - Istituzione tariffa specifica - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società P. impugnava la cartella TARSU 2005 sostenendo che, pur essendo il regolamento comunale (approvato dal Consiglio) ricomprendente in un'unica categoria ("C") le civili abitazioni e le strutture ricettive, la Giunta comunale aveva con propria delibera creato una sottocategoria per alberghi applicando una tariffa specifica più onerosa; inoltre lamentava l'assenza di riduzioni per l'attività stagionale. Chiese la disapplicazione della delibera e la riduzione tariffaria. Il Comune impugnò in appello la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (l'appello del Comune era ammissibile e la CTR aveva errato nel dichiararlo inammissibile) e infondato il secondo (la delibera di Giunta che crea, senza modifica del regolamento consiliare, una sottocategoria tra immobili ad uso lato sensu abitativo per applicare tariffe differenziate è illegittima). Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello del Comune, confermando la disapplicazione della delibera comunale e statuendo la condanna del Comune al pagamento delle spese di legittimità a favore della società contribuente; ha compensato le spese dell'appello.
Norme richiamate
"per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria"
La classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie ai fini TARSU deve essere disposta dal regolamento comunale (Consiglio). Essa costituisce la base per differenziare le tariffe; la Giunta può solo determinare le tariffe in base alla classificazione già operata dal Consiglio, non creare nuove categorie.
art. 68, comma 2 d.lgs. n. 507/1993
"L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi... c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri..."
La norma elenca i gruppi orientativi e consente al Comune di articolare categorie/sottocategorie; tuttavia, se il regolamento consiliare non distingue le voci (es. alberghi vs civili abitazioni), la Giunta non può autonomamente creare sottocategorie per tariffare diversamente.
art. 42 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali)
Il Consiglio comunale spetta l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe (criteri), mentre la Giunta è competente alla determinazione delle aliquote/parametri concreti. La classificazione degli immobili rientra nell'"ordinamento dei tributi" e quindi nella competenza del Consiglio.
art. 53, comma 1 d.lgs. n. 546/1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici dell'impugnazione; tuttavia l'appello è ammissibile se consente di evincere con sufficiente chiarezza le questioni dedotte; nel caso di specie il Comune aveva esposto con sufficiente precisione le ragioni incentrate sulla legittimità della delibera di Giunta.
art. 7, comma 5 d.lgs. n. 546/1992
Consente al giudice tributario la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi rispetto alla normativa/regolamento applicabile; la sentenza di primo grado aveva legittimamente disapplicato la delibera di Giunta adottata in violazione del regolamento consiliare.
Massime di principio
- La competenza a classificare le categorie tassabili ai fini TARSU (e a creare eventuali sottocategorie) spetta al Consiglio comunale; la Giunta può solo determinare le tariffe/aliquote sulla base della classificazione già approntata dal Consiglio.
- Se il regolamento comunale non distingue tra civili abitazioni e strutture ricettive, la Giunta non può, motu proprio, creare sottocategorie per applicare tariffe differenziate: atti amministrativi contrari al regolamento sono impugnabili e disapplicabili.
- Per ottenere una diversa imposizione tariffaria (es. maggiori tariffe per alberghi), l'ente locale deve procedere mediante modifica del regolamento consiliare che istituisce le categorie; non è sufficiente una delibera di Giunta che riconfiguri le categorie.
- Il contribuente può ottenere la disapplicazione di delibere comunali illegittime e, se soccombente, ottenere il rimborso delle spese di giudizio; i giudici tributari possono decidere il merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In sede di impugnazione tributaria l'appello deve contenere motivi specifici ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, ma la sussistenza di una esposizione sufficientemente chiara delle questioni dedotte rende l'appello ammissibile.
Testo integrale
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