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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42318/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Patti che aveva riconosciuto la responsabilita' penale ma escluso la punibilita' per particolare tenuita' del fatto (omessa denuncia del possesso di n.50 munizioni calibro 44 magnum, il 12/12/2020). Il ricorrente contestava l'omessa motivazione sulla offensivita' concreta della condotta: la denuncia sarebbe stata resa oralmente al Commissariato con un ritardo di 14 giorni e il controllo di polizia sarebbe avvenuto dopo quella segnalazione; per cio' chiedeva assoluzione perche' il fatto non sussiste, o in subordine non costituisce reato, ovvero applicazione dell'art. 530, comma 2 c.p.p. Procedimentalmente, l'atto di impugnazione originario era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale per la Cassazione.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p. perche' non redatto e sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la nomina successiva di un cassazionista e il deposito di memoria adesiva non hanno sanato il vizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul limite della conversione dell'atto di impugnazione e ha ritenuto non applicabile la sanatoria. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    omessa denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza

    norma sostanziale oggetto del giudizio: la condotta contestata era l'omessa denuncia del possesso di munizioni

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    solo se presente nella motivazione del ricorrente

    richiamato quale rimedio alternativo dall'imputato per ottenere l'assoluzione perche' il fatto non costituisce reato

  • art. 568 cod. proc. pen.

    conversione dell'atto di impugnazione

    la Corte ricorda che la conversione opera secondo criteri oggettivi e non puo' eludere i requisiti formali previsti dall'art. 613 c.p.p.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    inammissibilita' del ricorso per cassazione se non redatto/sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale

    il vizio formale e' rilevante e non sanabile dalla successiva nomina del cassazionista dopo il termine

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze economiche dell'inammissibilita'

    consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato l'importo in euro 3.000,00

  • Corte Cost. n. 265 del 2005

    principio di offensivita' in astratto e in concreto

    richiamata per spiegare che il giudice deve valutare sia l'offensivita' astratta prevista dalla norma sia l'offensivita' concreta nell'applicazione, specie per fatti di minima entita'

  • Giurisprudenza di legittimita' citata

    Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013; Sez. 4 del 27/06/2013; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004

    confermano il principio che l'impugnazione proposta da difensore non iscritto e poi riconvertita in ricorso non supera il vizio dell'art. 613 c.p.p.; i motivi nuovi presentati da cassazionista dopo scadenza non sanano l'inammissibilita'

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere redatto e sottoscritto, al momento della proposizione, da un difensore iscritto nell'albo speciale per la Corte di Cassazione: la carenza e' formale ma produce inammissibilita' non sanabile con nomine successive.
  • La conversione di un atto di impugnazione (art. 568 c.p.p.) non puo' essere usata per eludere i requisiti inderogabili dell'art. 613 c.p.p.; la Corte verifica la presenza dei requisiti oggettivi e formali originari.
  • Sulle questioni di offensivita' della condotta il giudice e' tenuto a valutare sia l'offensivita' in astratto (la norma) sia quella in concreto (le circostanze specifiche): in casi di minima entita' la motivazione deve esplicitare il rapporto tra fatti concreti e bene tutelato.
  • Se si contesta la mancata valutazione dell'offensivita' concreta, il ricorso deve documentare chiaramente fatti, tempi (es. ritardo nella denuncia) e effetti concreti della condotta; altrimenti il gravame rischia di risultare insufficiente sul piano sostanziale.
  • Per evitare l'inammissibilita' procedurale, è fondamentale nominare tempestivamente un difensore iscritto all'albo speciale prima della proposizione del ricorso e curare la forma dell'atto oltre al merito.

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