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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25995/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per: (i) partecipazione, con ruolo di organizzatore, nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti promossa da Mario Donato Ferrazzo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) operante dal 2016 in Mesoraca e in territorio elvetico (capo 20); (ii) concorso nella detenzione ai fini di spaccio di cocaina (capo 42). Il ricorrente ha censurato la mancata e insufficiente motivazione, la scarsa attualità e precisione delle dichiarazioni del collaboratore Liperoti, l'inesatta o non dimostrata identificazione tramite soprannomi ("Cenzo", "Streusu", "U surdu") nelle intercettazioni, e l'erronea inferenza secondo cui la disponibilità condizionata a rimpiazzare un arrestato implicherebbe una stabile affiliazione associativa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per vizio di motivazione e insufficienza degli elementi indiziari. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente spiegato il nesso logico tra le intercettazioni richiamate e la responsabilità associativa del ricorrente, né abbia adeguatamente giustificato l'identificazione del ricorrente con i soprannomi emersi nelle conversazioni. Ha richiamato il principio che le intercettazioni in cui l'imputato non partecipa possono costituire prova solo se "gravi, precise e concordanti" e solo se l'identificazione dell'individuo cui si riferiscono è chiara. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro; la misura cautelare è dunque rimesse in discussione nel nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che incrimina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la sentenza utilizza tale contestazione come oggetto della misura cautelare ma ne richiede, per la conferma, adeguati elementi indiziari che dimostrino il ruolo organizzativo e la stabile inserzione nell'associazione

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza per il riesame cautelare; la Corte rinvia il nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in applicazione di tale disposizione

  • art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di annullamento dell'ordinanza e rinvio

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611

    Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611

    Principio richiamato secondo cui le intercettazioni in cui non è presente l'imputato possono costituire fonte diretta di prova solo se sono "gravi, precise e concordanti"; la valutazione richiede che il contenuto sia chiaro, che non vi siano dubbi sull'identificazione dell'indicato, che gli interlocutori siano titolati a parlare seriamente degli affari e che non vi siano ragioni per ritenere che mentano

Massime di principio

  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia devono essere attuali, precise e corredate da riscontri concreti per poter costituire base valida per misure cautelari gravi come la custodia in carcere.
  • Le intercettazioni in cui l'imputato non è presente possono essere prova diretta solo se sono "gravi, precise e concordanti" e se l'identificazione dell'individuo citato è chiaramente e argomentatamente dimostrata.
  • L'uso di soprannomi richiede un esplicito e motivato collegamento tra soprannome e persona; l'uso di diversi soprannomi nello stesso contesto necessita di spiegazioni perché può compromettere l'affidabilità dell'identificazione.
  • La disponibilità condizionata a sostituire un arrestato non equivale automaticamente a prova di affiliazione stabile: va distinta tra offerta occasionale/concorsuale e comprovata appartenenza organizzativa con ruolo stabile.
  • Il giudice della cautela deve esplicitare il passaggio logico che conduce dall'insieme degli indizi alla conclusione sulla sussistenza dei presupposti per la misura (ruolo, stabile inserzione, pericolo di reiterazione); l'assenza di tale motivazione rende l'atto annullabile e comporta il rinvio per nuovo esame.
  • In procedure analoghe, la difesa deve contestare sia la qualità delle fonti (collaboratori, intercettazioni) sia la connessione argomentativa tra prova e imputazione; il ricorso può avere buon esito se tali insufficienze sono dimostrate.

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