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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30985/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario quattro avvisi di pagamento relativi ad accise sull'energia elettrica per gli anni d'imposta 2010-2013, sostenendo di essere esente in quanto autopro-duttrice di energia. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello la commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che l'energia autoprodotta non fosse destinata al solo uso proprio, essendo anche distribuita ai consorziati, con conseguente insussistenza del regime di esenzione. In cassazione la società ha proposto sei motivi di ricorso, ma nel frattempo ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta omologazione, da parte del tribunale competente, di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del giudizio; l'Agenzia ha preso atto dell'accordo e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, derivante dalla sopravvenuta transazione fiscale omologata dal tribunale. Ha affermato che tale accordo, sopravvenuto alla sentenza impugnata, determina il venir meno dell'efficacia della sentenza stessa e dell'originario avviso di accertamento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 182-ter l. fall.

    La transazione fiscale conclusa tra le parti e omologata dal tribunale, se sopravvenuta alla sentenza impugnata, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale nel quale sono state depositate le memorie delle parti nel giudizio di legittimità.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale precedente specifico e criterio di rinvio alla precedente ordinanza resa tra le medesime parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando la decisione è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta omologazione di una transazione fiscale che comprenda i debiti oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e dell'atto impositivo originario.
  • L'accordo negoziale omologato può incidere sul contenzioso anche se interviene dopo la sentenza di merito e prima della decisione di cassazione, rendendo superflua ogni pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l'inammissibilità del ricorso, perché la relativa disciplina è di stretta interpretazione.
  • Se la transazione fiscale viene meno per inadempimento e successiva risoluzione della procedura, può riespandersi il potere impositivo dell'erario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSovraindebitamento
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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