Cassazione Penale, Sentenza n. 5914/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto gli arresti domiciliari per il ricorrente, sostenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'assenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente ha censurato in particolare l'uso, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni dei cessionari e di testi che riferivano traffici illeciti, nonché il mancato o insufficiente rilievo della nota dei Carabinieri di Norma del 7/12/2020 che segnalava l'inconcludenza della videosorveglianza e l'interruzione dei contatti con acquirenti (che, secondo il ricorrente, avrebbero escluso il pericolo di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse effettivamente considerato il negativo esito della videosorveglianza e che tale elemento fosse stato bilanciato con l'acquisizione successiva dei tabulati telefonici che evidenziavano numerosi contatti del ricorrente con assuntori noti. Inoltre la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi e sull'attualità del pericolo di reiterazione è ricaduta nella discrezionalità del giudice del merito e il ricorso per cassazione era ammissibile solo se denunciava violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, cosa che il ricorrente non ha dimostrato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; inoltre la sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che tipizza i reati di cui era indagato il ricorrente (cessione di sostanze stupefacenti). La Corte la menziona per contestualizzare il materiale di accusa sulla base del quale sono state valutate esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'applicazione di misure cautelari quando sussiste pericolo di reiterazione del reato. La Corte ricorda che il requisito dell'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica del giudice circa la possibilità di condotte reiterative, basata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale, e non l'individuazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva.
Norma che disciplina le conseguenze per l'inammissibilità o la manifestazione di infondatezza dell'impugnazione, connessa all'onere delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. Qui è stata applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma regolamentare relativa agli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento. La Corte ha disposto l'invio del provvedimento alla cancelleria per le formalità previste.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione osserva che, pur non ritenendo prova di colpa nel presentare il ricorso, resta comunque applicabile la conseguenza prevista dall'art. 616 (versamento alla Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per una semplice rivalutazione dei fatti o per proporre una diversa ricostruzione degli elementi probatori.
- Il negativo esito di accertamenti (es. videosorveglianza inconcludente) non annulla automaticamente la portata indiziaria se sussistono altri elementi d'indagine (es. tabulati telefonici, dichiarazioni di cessionari, riscontri testimoniali) che nel loro complesso costituiscono gravità indiziaria.
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione ai fini cautelari è prognostica e richiede un'analisi complessiva: modalità della condotta, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e temporalità degli eventi; non è necessaria l'individuazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva.
- Interruzioni apparenti dei contatti con acquirenti possono ridurre il rischio di reiterazione, ma non sono determinanti se esistono altri elementi che indicano una continuità o ricorrenza del fenomeno fino a epoca relativamente recente.
- In sede di impugnazione è fondamentale segnalare elementi di diritto (vizi procedurali, violazioni normative) o palesi contraddizioni logiche nella motivazione del giudice di merito per superare il limite di ammissibilità della cassazione.
- La proposizione di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo specifiche condizioni di non colpevolezza, che tuttavia non escludono automaticamente tali conseguenze.
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