Cassazione Civile, Ordinanza n. 36365/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla correntista per ottenere la riliquidazione del saldo di conto corrente, previa espunzione delle competenze a debito ritenute fondate su clausole nulle. In primo grado il giudice aveva riliquidato il saldo anche eliminando le poste negative derivanti dalle operazioni registrate sui conti anticipi, ritenendo non documentata la loro formazione. La Corte d'appello, su impugnazione della banca, ha invece riformato la decisione, valorizzando l'eccezione di prescrizione: secondo il giudice di merito, le pretese della correntista riguardavano competenze maturate oltre il decennio anteriore alla costituzione in mora del 3.7.2015 e quindi non erano ripetibili. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente, oscurità e non intellegibilità della sentenza d'appello, oltre alla violazione delle regole sull'onere della prova; con il secondo ha sostenuto che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata riferita dalla banca al solo conto ordinario e non anche ai conti anticipi, con conseguente erronea estensione della prescrizione a queste ultime poste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non apparente, poiché la Corte territoriale aveva spiegato che, essendo le competenze contestate maturate oltre il decennio precedente la costituzione in mora, la ripetizione era preclusa dalla prescrizione. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha affermato che l'eccezione di prescrizione era stata validamente proposta dalla banca mediante l'allegazione dell'inerzia della titolare del diritto e della volontà di profittarne; inoltre, il giudice di merito aveva correttamente interpretato le difese e la domanda, ricomprendendo nell'eccezione anche le competenze dei conti anticipi, trattandosi di poste collocate nel medesimo arco temporale prescritto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Richiamato indirettamente nel motivo relativo alla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa una violazione, poiché la decisione di merito si fonda sulla prescrizione e sulle risultanze istruttorie.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta, invece, che la parte la reputi sintetica o non condivisibile se la decisione espone chiaramente le ragioni essenziali della statuizione.
- L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte alleghi l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo, senza necessità di ulteriori specificazioni, salvo il necessario riferimento al credito o alle poste che si intendono colpire.
- L'interpretazione della domanda e delle difese rientra nel potere del giudice di merito; in cassazione non può essere sostituita una diversa lettura delle allegazioni di parte se quella accolta dal giudice è coerente con il tenore complessivo delle difese e con le risultanze di causa.
- Quando le poste creditorie contestate risultano maturate oltre il termine decennale rilevante e non è intervenuta tempestiva interruzione, la ripetizione delle somme è preclusa per prescrizione anche se il giudice di primo grado abbia operato una diversa riliquidazione del saldo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →