Cassazione Penale, Ordinanza n. 36152/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i due motivi riproducevano questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 16 ottobre 2025. Con due motivi ha riproposto censure relative alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già esaminate e respinte dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.
in ordine alla mancata esclusione della recidiva
La recidiva è una questione dedotta dal ricorrente, ma il testo non espone un principio interpretativo autonomo sul relativo istituto.
al diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è una questione dedotta dal ricorrente, ma la decisione non formula un principio interpretativo autonomo sui presupposti della loro concessione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice d'appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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