Sentenza n. 6361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, 9 gennaio 2024, n. 125, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 125 del 9 gennaio 2024, che aveva annullato gli atti di approvazione del nuovo P.I.P. di via Sant’Antonio Abate nella parte di interesse dei proprietari
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza con due motivi. Con il primo ha dedotto che il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse, poiché le aree già di proprietà dei ricorrenti erano state acquisite al patrimonio comunale mediante decreto di esproprio del 20 maggio 2008, mai impugnato e tuttora efficace; la pendenza della domanda di retrocessione non avrebbe inciso su tale situazione. Con il secondo motivo ha contestato l’affermazione del TAR secondo cui, per effetto della decadenza del primo P.I.P. decennale, le aree sarebbero divenute “zona bianca” e il nuovo Piano sarebbe stato adottato in assenza del vincolo preordinato all’esproprio. Il Comune ha sostenuto che la decadenza del precedente Piano non impediva il completamento della relativa attuazione mediante un nuovo strumento urbanistico e che non era necessario rinnovare il vincolo espropriativo, non essendo previsti nuovi espropri sulle aree già acquisite. Nel giudizio di primo grado i proprietari avevano dedotto, tra l’altro, la mancata correlazione tra il progetto esecutivo del 2015, il vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità, l’indeterminatezza delle opere e delle coperture finanziarie, l’incompetenza della Giunta comunale, il difetto di istruttoria e motivazione sulla necessità e sostenibilità del Piano, nonché la violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità in relazione alle domande di retrocessione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto, richiamando i principi già affermati da precedenti decisioni relative al medesimo P.I.P. Ha ritenuto che la decadenza del piano particolareggiato per decorso del termine di efficacia non determini automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività, permanendo un’ultrattività residuale che consente il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione conforme alle prescrizioni urbanistiche di zona nelle aree già lottizzate e urbanizzate. Il Comune può quindi completare l’attuazione del precedente P.I.P. anche mediante un nuovo Piano, nel rispetto delle regole di settore. Inoltre, quando l’espropriazione delle aree necessarie all’attuazione del P.I.P. sia già integralmente compiuta, gli atti successivi di pianificazione che confermano la destinazione pubblicistica non devono rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, perché non residua alcuna ablazione da eseguire. Nel caso concreto, una porzione della particella n. 1080 era rimasta di proprietà degli appellati, ma ricadeva in una zona destinata a “Edilizia e viabilità esistente”, non destinata all’assegnazione a terzi né all’espropriazione e soggetta a disciplina conformativa. Le altre porzioni risultavano già acquisite al patrimonio comunale nel 2008. Pertanto, il nuovo P.I.P. non produceva effetti espropriativi nei confronti degli appellati e non richiedeva la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Il primo motivo, relativo alla legittimazione e all’interesse, è stato assorbito perché il suo eventuale accoglimento non avrebbe attribuito al Comune un’ulteriore utilità. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione della complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
La decadenza dei piani particolareggiati per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività; sono consentiti il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione conforme alle prescrizioni urbanistiche di zona nelle aree già lottizzate e urbanizzate.
Richiamato dal Comune nel motivo d’appello, ma non specificamente applicato nella motivazione decisoria oltre alla questione della necessità del vincolo preordinato all’esproprio.
Richiamato dal Comune nel motivo d’appello in relazione alla disciplina dei piani per insediamenti produttivi, senza una specifica ulteriore interpretazione nella motivazione.
Consente il richiamo ai principi espressi da precedenti sentenze su una controversia analoga.
Massime di principio
- La decadenza di un piano particolareggiato per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività: permane un’ultrattività residuale che consente il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione conforme alle prescrizioni urbanistiche di zona nelle aree già lottizzate e dotate delle opere di urbanizzazione.
- Il Comune può completare l’attuazione di un piano per insediamenti produttivi decaduto anche mediante l’adozione di un nuovo strumento urbanistico, purché siano rispettate le regole di settore e la disciplina urbanistica applicabile.
- Quando le aree necessarie all’attuazione di un piano per insediamenti produttivi siano già state integralmente espropriate, gli atti successivi di pianificazione che confermano la destinazione pubblicistica non devono rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio, perché non è prevista alcuna ulteriore ablazione.
- Un nuovo piano per insediamenti produttivi non richiede la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio quando, con riferimento alla posizione dei proprietari interessati, le aree residue siano soggette soltanto a disciplina conformativa e le altre porzioni siano già state acquisite al patrimonio pubblico.
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