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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31162/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'elemento psicologico fosse solo una reiterazione di censure già vagliate e correttamente respinte in appello, con motivazione logica e adeguata sulla piena imputabilità soggettiva nonostante il vizio parziale di mente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa esclusione dell'elemento psicologico del reato, sostenendosi che il riconoscimento di un vizio parziale di mente dovesse escludere la coscienza e volontà del fatto. La censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano affermato che la capacità di intendere e di volere era solo scemata e non tale da incidere sulla consapevolezza e volontà di un fatto criminoso di elementare comprensione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare che il motivo di ricorso sull'elemento soggettivo era infondato e ripetitivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato testualmente nel frammento, ma il riferimento al vizio parziale di mente attiene al trattamento della capacità di intendere e di volere; tuttavia dal solo testo non emerge una norma specifica ulteriore da valorizzare.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e logica dal giudice di merito.
  • Il riconoscimento di un vizio parziale di mente non esclude automaticamente l'elemento psicologico del reato: occorre verificare in concreto se la riduzione della capacità di intendere e volere sia tale da incidere sulla coscienza e volontà del fatto.
  • Quando il fatto criminoso è di elementare comprensione, una capacità di intendere e volere soltanto scemata può non essere sufficiente a escludere il dolo o la consapevolezza dell'azione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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