Cassazione Civile, Ordinanza n. 28853/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice fallita per l'anno d'imposta 2003, con contestazione di maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, per costi ritenuti indebitamente dedotti e ricavi non dichiarati desunti da movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate. Parallelamente, sono stati emessi avvisi di accertamento ai soci, per trasparenza, in relazione alla loro quota di partecipazione. La CTR, riuniti gli appelli, aveva respinto quelli dei contribuenti e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società fallita. Dal testo emerge che il ricorso verteva anzitutto sulla legittimazione ad agire del fallito/legale rappresentante rispetto alla società fallita, dopo l'inerzia della curatela nel proporre impugnazione per cassazione; inoltre, la censura del ricorrente, nella qualità di socio, investiva anche la pretesa tributaria derivata dagli accertamenti societari. La Corte, dopo avere verificato l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, ha ritenuto che il fallimento avesse coltivato il giudizio fino all'appello e che la mancata impugnazione per cassazione da parte della curatela non integrasse l'inerzia rilevante per consentire al fallito di sostituirsi al curatore. Ha quindi affermato che il difetto di legittimazione processuale del fallito è assoluto e rilevabile d'ufficio. Quanto alla posizione di socio, la Corte ha ritenuto che, una volta divenuto definitivo l'accertamento nei confronti della società per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del fallimento, anche il ricorso del socio fosse inammissibile, poiché i soci possono far valere solo motivi personali e non rimettere in discussione i presupposti dell'accertamento societario, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento nelle società di persone.
La decisione
La Corte ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Prima ha rilevato la rituale integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci. Poi ha escluso la legittimazione processuale del ricorrente ad agire in nome e per conto della società fallita, osservando che il fallimento aveva già partecipato al giudizio sino all'appello e che la mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte della curatela non consentiva al fallito di subentrare. Ha inoltre ritenuto che tale inammissibilità si estendesse anche al ricorso proposto quale socio, perché la definitività dell'accertamento societario precludeva la contestazione dei presupposti della ripresa fiscale nei confronti dei soci, i quali possono dedurre solo questioni personali. Nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di attività difensiva dell'Agenzia delle entrate. È stato disposto l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 I.fall.
"la curatela, nella fattispecie in esame, è rimasta inerte"; riferimento alla legittimazione attiva del fallito ai sensi dell'art. 43 I.fall.
la legittimazione del fallito a sostituirsi al curatore è eccezionale e presuppone una vera inerzia della procedura, intesa come indifferenza del fallimento verso la lite; se il fallimento ha coltivato la controversia sino all'appello e ha scelto di non proporre cassazione, il fallito non può subentrare nel giudizio di legittimità
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
"doppio contributo unificato"
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
richiamato nel ragionamento sull'unitarietà dell'accertamento e sugli effetti della definitività dell'accertamento societario nei confronti dei soci
d.l. n. 79 del 1997, art. 9-bis, conv. con mod. dalla L. n. 140 del 1997
richiamato come esempio di definizione agevolata che rende incontestabile il reddito della società e limita le censure del socio a motivi personali
Massime di principio
- Il fallito non è legittimato a proporre ricorso per cassazione in sostituzione del curatore quando la procedura abbia già partecipato al giudizio e abbia scelto, anche implicitamente, di non impugnare la decisione di merito; l"inerzia" rilevante richiede una reale indifferenza della curatela verso la lite, non la sola mancata proposizione del ricorso.
- Quando la procedura fallimentare è stata parte del giudizio e il rapporto processuale è stato già acquisito al fallimento, non può configurarsi una sovrapposizione tra fallimento e fallito: il difetto di legittimazione processuale del fallito è assoluto e rilevabile d'ufficio.
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta che la definitività dell'accertamento verso la società si rifletta sui soci; questi ultimi possono dedurre soltanto questioni specifiche e personali relative alla propria posizione, non contestare nuovamente i presupposti della ripresa societaria.
- La mancata impugnazione dell'accertamento principale da parte del soggetto legittimato produce un effetto preclusivo anche sulle impugnazioni dei soggetti derivatamente incisi, se la loro posizione dipende inscindibilmente da quella del soggetto principale.
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