Cassazione Penale, Sentenza n. 23372/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza della corte d'appello per violazione dell'art. 448 c.p.p.: la corte d'appello, pur riconoscendo che il diniego della sospensione condizionale della pena in primo grado era illegittimo e concedendo il beneficio, aveva sostenuto di non poter "recuperare" il rito alternativo (il patteggiamento) ritenendo che l'art. 448 c.p.p. fosse applicabile solo al dissenso del pubblico ministero e non al rigetto della domanda da parte del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello può accogliere una richiesta dell'imputato rigettata in primo grado purché vi sia identità di oggetto; tuttavia, nel caso concreto il contenuto dell'accordo pattizio era già stato pienamente recepito nella decisione della corte territoriale e la celebrazione del giudizio rendeva non recuperabile il rito alternativo. Pertanto un annullamento non avrebbe potuto produrre un risultato diverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma va interpretata nel senso che, ai fini del recupero del rito alternativo (patteggiamento), il rigetto della domanda da parte del giudice è equiparato al dissenso del pubblico ministero; pertanto il giudice d'appello può, in presenza di identità di oggetto, accogliere una richiesta dell'imputato precedentemente rigettata
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato è stato arrestato; rilevante solo per riferire l'imputazione contestata ma non decisiva ai fini del vizio processuale dedotto
Massime di principio
- Se in primo grado il giudice rigetta una richiesta dell'imputato relativa al rito alternativo, la corte d'appello può comunque recuperare e accogliere quella richiesta se sussiste identità di oggetto tra i due gradi di giudizio
- L'art. 448 c.p.p. deve essere interpretato come equiparante il rigetto del giudice al dissenso del pubblico ministero con riferimento alla possibilità di recuperare il rito alternativo
- Perché un ricorso per cassazione che censuri la mancata "recuperabilità" del rito alternativo sia ammissibile ed efficace, è necessario dimostrare che l'annullamento potrebbe produrre un risultato diverso: se il contenuto del patteggiamento è già stato concretamente recepito o il rito è ormai celebrato e non recuperabile, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile
- In sede di impugnazione è importante valutare non solo la violazione normativa astratta ma anche l'effettiva rilevanza concreta del vizio (cd. fumus remediationis): se il vizio non può incidere sull'esito sostanziale, il ricorso potrebbe non avere successo
- Le spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende possono essere disposte anche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
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