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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11668/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Regione impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva accolto l'appello dell'avvocato Iannotta e liquidato il suo compenso in € 427.171,28, chiedendo la riforma per plurimi motivi: nullità del conferimento per violazione delle norme sugli appalti (direttiva 92/50 CE e d.lgs. 157/95) e mancata procedura di evidenza pubblica; violazione di atti e delibere regionali (delibera 481/98 e 6514/1998) e difetto della forma scritta; carenza di rappresentanza sostanziale del Presidente della Giunta; preclusione e tardività di eccezioni; errata determinazione del parametro di valore per la liquidazione dei compensi (valore da prendere in considerazione: somma liquidata dall'arbitrato vs somma inizialmente chiesta); mancata liquidazione dei diritti oltre agli onorari per il procedimento arbitrale; illegittima richiesta di rimborso spese di trasferta; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. In sintesi: la nomina dell'avvocato è stata qualificata come incarico di prestazione d'opera intellettuale (contratto d'opera) e non come appalto di servizi soggetto a procedura di evidenza pubblica; la forma scritta richiesta ai contratti della P.A. è stata ritenuta soddisfatta dalla procura in calce alla memoria difensiva (art. 83 c.p.c.); le eccezioni e deduzioni sollevate tardivamente sono state dichiarate inammissibili per preclusione; il parametro per la liquidazione degli onorari è correttamente riferito al valore della domanda iniziale (somma richiesta) e non al solo importo liquidato dall'arbitrato, ferma la possibilità di adeguamento per evitare pretese sproporzionate; la Corte ha inoltre ritenuto legittimo il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal difensore per lo svolgimento dell’incarico in Roma, alla luce dei fatti e delle comunicazioni intervenute; non è stato accolto il motivo che lamentava la mancata attribuzione dei diritti oltre agli onorari. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/50/CEE e d.lgs. 157/1995

    Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa" (art. 1 d.lgs. 157/1995)

    La Corte ha ritenuto che la disciplina europea e il d.lgs. 157/1995 non si applicano al singolo incarico di patrocinio legale occasionale e intuitu personae, che si qualifica come prestazione d'opera intellettuale e non come appalto di servizi soggetto a gara

  • Art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti, con la sottoscrizione dell'atto difensivo, integra la forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto di patrocinio legale concluso con la P.A.; ciò consente l'identificazione dell'accordo contrattuale e l'esercizio dei controlli

  • Artt. 2229-2238 c.c. (prestazione d'opera intellettuale)

    La prestazione dell'avvocato è disciplina come opera intellettuale (lavoro autonomo) e si distingue dall'appalto per l'assenza del quid pluris organizzativo e imprenditoriale caratteristico dell'appaltatore

  • Art. 1655 c.c. e art. 2222 c.c. (distinzione appalto vs opera)

    Differenziazione tra contratto d'appalto (imprenditorialità e impegno al risultato) e contratto d'opera/professionale (impegno di mezzi e prestazione intellettuale), usata per escludere l'assoggettamento alla disciplina sugli appalti

  • D.M. 127/2004 (art. 6, art. 10 e allegati)

    La Corte ha fatto riferimento all'art. 6 e all'art. 10 del d.m. 127/2004 nei criteri di liquidazione degli onorari

    Per la liquidazione dei compensi degli avvocati il parametro di riferimento è il valore della domanda indicato all'origine; per gli arbitrati gli onorari sono quelli previsti per i giudizi ordinari, mentre la tabella B disciplina i limiti per i diritti

  • Art. 816 c.p.c. (disciplina sulla sede dell'arbitrato)

    La Corte ha ritenuto che la decisione degli arbitri di svolgere attività anche in diversa sede (Roma) non esclude il diritto del difensore al rimborso delle spese di trasferta, specie se la parte non ha sollevato obiezioni al riguardo

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    I motivi invocati dalla ricorrente sono stati esaminati alla luce degli specifici numeri dell'art. 360 (vizi di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ecc.) e si è ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'annullamento

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 06/06/2019, causa n.264)

    La Corte di Giustizia conferma che certi servizi legali, specie quelli caratterizzati da intuitu personae, riservatezza e diritto di difesa, possono essere esclusi dall'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici; ciò giustifica la scelta di non rinviare la questione alla CGUE

  • Cassazione (precedenti citati: sent. 40572/2021, 1666/2017, ecc.)

    La Corte ha richiamato propri precedenti secondo cui il conferimento di incarichi legali episodici e legati a specifiche esigenze di difesa non costituisce appalto e che il valore della causa per la liquidazione si determina dalla domanda iniziale

Massime di principio

  • Un incarico di patrocinio legale occasionale conferito dalla P.A. per esigenze difensive specifiche è normalmente qualificabile come prestazione d'opera intellettuale (intuitu personae) e non rientra nella procedura di gara prevista per gli appalti di servizi.
  • La forma scritta 'ad substantiam' per l'incarico di difesa può essere soddisfatta dalla procura alle liti sottoscritta e dall'atto difensivo (art. 83 c.p.c.); è importante che la volontà negoziale sia individuabile nei documenti processuali.
  • Le eccezioni e le deduzioni rilevabili devono essere tempestivamente proposte nel primo grado di giudizio: eccezioni sollevate tardivamente sono normalmente inammissibili per preclusione.
  • Per la liquidazione degli onorari l'avvocato va valutato con riferimento al valore della domanda iniziale (quanto chiesto col titolo introduttivo), salvo che ricorrano motivi per adeguamenti per evitare pretese sproporzionate.
  • Spese di trasferta del difensore possono essere rimborsate se si dimostra che la variazione della sede o lo svolgimento di udienze in altra località è stata disposta o accettata nel corso del procedimento e la P.A. non ha opposto impedimenti.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE non è automatica: il giudice nazionale valuta se la questione sia rilevante e non manifestamente infondata o già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria.

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